Sez. L, Sentenza n. 9549 del 08/09/1999 (Rv. 529773 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE | Personale di volo - Previdenza - Iscrizione al Fondo di categoria - Titolarità del brevetto aeronautico (specificamente, di meccanico di bordo) - Mancata previsione come requisito prima del 1988 - Conseguenze - Mancato possesso del brevetto - Influenza sulla legittimità della iscrizione al Fondo - Esclusione - Necessità del brevetto ai fini della iscrizione nel Registro aeronautico (costituente requisito per l'iscrizione al Fondo) - Irrilevanza - Disapplicazione da parte del giudice ordinario dell'atto amministrativo di iscrizione al Registro - Inammissibilità.
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE
In materia di previdenza per il personale di volo, poiché solo per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge n. 480 del 1988, la titolarità di brevetti, licenze o attestati aeronautici è stata elevata a requisito per l'iscrizione al Fondo di previdenza del personale di volo, mentre l'originaria formulazione dell'art. 4 della legge n. 859 del 1965 prendeva in considerazione - ai fini della obbligatoria iscrizione al Fondo - le categorie previste dall'art. 732 cod. nav., iscritte negli albi e nei registri tenuti dall'Ente nazionale della gente dell'aria (ed assunte da aziende del settore con contratto di lavoro a norma degli artt. 900 e segg. cod. nav.), l'INPS non può contestare la legittimità del periodo di iscrizione al Fondo per il periodo in cui un lavoratore, antecedentemente alla indicata modifica normativa, pur iscritto nel Registro aeronautico italiano tra il personale addetto al controllo dei motori ed altri impianti di bordo, fosse privo del brevetto aeronautico di meccanico, pur astrattamente necessario ai fini di quest'ultima iscrizione in base alla previsione generica di cui all'art. 737 cod. nav. e a quella specifica regolamentare dell'art. 189 del R.D. 11 gennaio 1925 n. 356. Infatti l'atto di iscrizione al Registro aeronautico (di competenza del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale della gente dell'aria, a norma dell'art. 16 del d.P.R. 1 settembre 1967 n. 1411) costituisce un atto amministrativo di accertamento costitutivo dello "status" del professionista, che è efficace "erga omnes" fino a quando non intervenga un provvedimento di cancellazione e non può essere disapplicato dal giudice ordinario in controversie di lavoro o previdenziali in cui rilevi l'iscrizione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Cod. Navig. art. 732, Cod. Navig. art. 737, Cod. Navig. art. 900, Legge 13/07/1965 num. 859 art. 4, Legge 03/10/1988 num. 480 art. 1, DPR 01/09/1967 num. 1411 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)