Sez. L, Sentenza n. 343 del 15/01/1994 (Rv. 484997 - 01)
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio | Nullità della consulenza per violazione del principio del contraddittorio - Utilizzabilità nel giudizio o in altro concernente un analogo accertamento - Divieto.
Prova civile - Consulenza tecnica - Poteri (o obblighi) del giudice - Valutazione della consulenza - D'ufficio
Una consulenza tecnica di ufficio nulla per violazione del principio del contraddittorio non è utilizzabile né nel giudizio nel quale è stata esperita né in un giudizio diverso (avente ad oggetto un analogo accertamento), restando priva di qualsiasi effetto probatorio, anche solo indiziario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 194, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)