Sez. 2, Sentenza n. 5817 del 24/05/1993 (Rv. 482474 - 01)
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Servitù | Opere lesive dell'altrui diritto di passaggio - Realizzazione autonoma e separata da parte dei proprietari di desunti fondi - Azione di rimozione delle opere - Litisconsorzio necessario dei diversi proprietari dei fondi - Sussistenza - Esclusione.
Procedimento civile - Litisconsorzio - Necessario - Servitù
Il litisconsorzio necessario che determina la inscindibilità della causa e, quindi, la necessità, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., di integrazione del contraddittorio nei casi di impugnazione non estesa a tutti i litisconsorti, si ha solo quando sia stata dedotta in giudizio una situazione plurisoggettiva inscindibile, quale non ricorre nel caso di azione proposta contro i proprietari di distinti fondi per la rimozione di opere lesive dell'altrui diritto di passaggio, da loro autonomamente e separatamente realizzate, perché tale azione si fonda su rapporti giuridici affatto distinti, ancorché collegati sotto il profilo funzionale, e tende ad una pronuncia suscettibile di separata esecuzione nei confronti di ogni parte senza che gli effetti della esecuzione debbano riflettersi nei confronti delle altre parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)