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Sez. 3, Sentenza n. 362 del 20/01/1982 (Rv. 418058 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - OFFERTE DI AUMENTO DI SESTO - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE RELATIVA - COGNIZIONE RISPETTIVA DELL'INTENDENTE DI FINANZA O DELL'AGO EX ART. 612 COD. PROC. CIV. - DETERMINAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE DINANZI ALL'A.G.O. - LITISCONSORTI NECESSARI.*
Stato
decisa il 1982-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418058-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - IN GENERE - OFFERTE DI AUMENTO DI SESTO - AMMISSIBILITÀ - QUESTIONE RELATIVA - COGNIZIONE RISPETTIVA DELL'INTENDENTE DI FINANZA O DELL'AGO EX ART. 612 COD. PROC. CIV. - DETERMINAZIONE - CRITERI - OPPOSIZIONE DINANZI ALL'A.G.O. - LITISCONSORTI NECESSARI.*

Nell'espropriazione immobiliare esattoriale, la questione dell'ammissibilità o meno delle offerte di aumento di sesto, se isolatamente sollevata, è decisa in Sede amministrativa dallo intendente di finanza, con provvedimento definitivo, mentre, se proposta dall'aggiudicatario (dopo il pagamento del prezzo), che affermi la definitività del suo acquisto, contestando il diritto di altri di presentare offerte di aumento di un sesto del prezzo, configura un'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., di cui deve conoscere il giudice ordinario nel contraddittorio dell'opponente, dell'esattore procedente, del debitore esecutato e dei creditori intervenuti, i quali tutti, in vista dell'interesse a quella questione, sono litisconsorti necessari e, se soccombenti per il rigetto delle loro difese ed eccezioni, legittimati all'impugnazione. (V 3553/75, mass n 377750).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 576, Cod. Proc. Civ. art. 584, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 45, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)