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REGOLAMENTO (CE) N. 2362/98 DELLA COMMISSIONE del 28 ottobre 1998 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo in vigore al

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LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1637/982, in particolare l'articolo 20,

considerando che il Consiglio ha modificato, con il regolamento (CE) n. 1637/98, il regime d'importazione delle banane istituito dal titolo IV del regolamento (CEE) n. 404/93; che, in particolare, ha aperto un contingente tariffario autonomo di 353 000 t, con un dazio doganale di 75 ECU/t, in aggiunta al contingente tariffario di 2 200 000 t consolidato presso l'OMC ed ha soppresso le categorie di operatori definite all'articolo 19 nella sua versione originaria; che è opportuno adottare tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione di tale regime, comprese le misure transitorie motivate dall'entrata in vigore quasi immediata del presente regolamento, nonché le disposizioni relative alle importazioni al tasso della tariffa doganale comune;

considerando che l'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 404/93 dispone che, qualora non sia possibile addivenire ad un accordo con i paesi terzi produttori che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità ai fini della ripartizione dei contingenti tariffari e, se del caso, del quantitativo ACP tradizionale (di seguito denominato: «banane ACP tradizionali»), sarebbe opportuno autorizzare la Commissione ad effettuare tale ripartizione secondo un criterio unico; che i negoziati condotti dalla Commissione, in applicazione del mandato del Consiglio, con i paesi terzi che hanno un interesse sostanziale alla fornitura di banane alla Comunità non hanno consentito di raggiungere un accordo sulla ripartizione dei contingenti tariffari; che la Commissione deve pertanto ripartire i contingenti tariffari in base ad un criterio obiettivo unico, vale a dire le esportazioni effettuate verso la Comunità dai paesi terzi aventi un interesse sostanziale a tale fornitura durante gli anni 1994, 1995 e 1996, ultimo triennio per il quale la Comunità dispone di dati definitivi;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, la gestione dei contingenti tariffari delle banane di Stati terzi e delle importazioni di banane ACP tradizionali viene espletata secondo un metodo che tiene conto dei flussi di scambi tradizionali, il cosiddetto metodo «tradizionali/nuovi arrivati»; che in caso di necessità possono tuttavia essere adottati altri metodi appropriati; che per l'attuazione del nuovo regime nel 1999, visti i dati disponibili sulle importazioni eseguite, i diritti degli operatori tradizionali devono essere basati sulle importazioni effettive realizzate nel triennio 1994-1996; che la scelta di tale periodo di riferimento corrisponde all'orientamento del Consiglio;

considerando che le importazioni effettive devono essere determinate in base ai documenti utilizzati per l'immissione in libera pratica, vale a dire titoli d'importazione e documenti doganali pertinenti; che tuttavia per i nuovi Stati membri queste operazioni devono essere determinate per mezzo dei documenti amministrativi vigenti prima dell'adesione e, per i primi tre trimestri del 1995, per mezzo delle autorizzazioni rilasciate in applicazione delle misure transitorie in vigore durante tale periodo; che, tenuto conto del numero rilevante di trasmissioni informali e di cessioni a titolo oneroso dei documenti d'importazione effettuate nell'ultimo periodo di applicazione del regime iniziale istituito dal regolamento (CEE) n. 404/93, è ragionevole basare la realtà delle importazioni effettive anzitutto sulla prova del pagamento dei dazi doganali applicabili al momento dell'importazione delle merci;

considerando che una gestione comune dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali potrebbe favorire un'evoluzione del commercio internazionale e una maggiore fluidità degli scambi ed evitare diversificazioni che non sembrano giustificate; che pertanto gli «operatori tradizionali» e i «nuovi arrivati» devono essere definiti secondo criteri unici, da qualsiasi paese terzo o ACP essi importino; che i diritti degli operatori tradizionali devono essere definiti in base alle importazioni effettive di qualsiasi origine e fonte di approvvigionamento e devono consentire di importare da tutte le origini; che lo stesso orientamento deve essere seguito nella gestione periodica delle importazioni senza diversificazioni dettate dall'origine delle importazioni;

considerando che una parte dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali deve essere riservata agli operatori nuovi arrivati; che tale assegnazione globale deve essere sufficiente a consentire agli operatori di impegnarsi in questo commercio d'importazione e a favorire una sana concorrenza;

considerando che la ripartizione dei quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e i nuovi arrivati può essere modificata nei prossimi anni per tener conto dell'evoluzione del numero degli operatori dei due gruppi, delle loro importazioni e del numero di nuovi arrivati che a seguito della loro attività acquisiscano il diritto di accedere al gruppo degli operatori tradizionali; che una possibilità di adeguamento deve inoltre essere prevista, se del caso, per consentire un impiego soddisfacente dei quantitativi disponibili nel corso di un determinato esercizio annuale;

considerando che l'esperienza acquisita nel corso di vari anni di applicazione del regime comunitario d'importazione delle banane induce a rafforzare i criteri definiti per l'ammissibilità di nuovi operatori in modo da evitare la registrazione di semplici agenti prestanome e la concessione di assegnazioni per domande artificiose o speculative; che è opportuno esigere in particolare un'esperienza minima nel commercio d'importazione di prodotti analoghi, dei prodotti freschi dei capitoli 7 e 8 e dei prodotti del capitolo 9, a determinate condizioni, della nomenclatura combinata; che per evitare parimenti domande di assegnazioni annue sproporzionate rispetto alle capacità effettive degli operatori e alle quali non farebbero seguito domande di titoli d'importazione per quantitativi corrispondenti, è opportuno subordinare la presentazione della domanda di assegnazione annua alla costituzione di una cauzione che sostituisca la cauzione relativa al titolo d'importazione; che tale cauzione deve essere svincolata senza indugio proporzionalmente ai quantitativi per i quali l'operatore utilizza effettivamente la propria assegnazione annua; che nello stesso intento occorre subordinare la concessione di un'assegnazione, negli anni successivi, ad un'utilizzazione minima dell'assegnazione annua precedente; che occorre infine stabilire le condizioni di accesso dei «nuovi arrivati» al gruppo degli «operatori tradizionali»;

considerando che è opportuno rammentare che gli operatori hanno la possibilità secondo il caso, di realizzare fusioni o di costituire associazioni, nel rispetto delle condizioni definite dalle legislazioni nazionali, per soddisfare gli obblighi ed esercitare i diritti conferiti dal presente regolamento;

considerando che è opportuno adottare disposizioni per la registrazione degli operatori e la determinazione del loro quantitativo di riferimento o della loro assegnazione annua, secondo il caso, indicare le verifiche e i controlli che incombono alle autorità nazionali competenti e precisare le conseguenze in caso di inosservanza di determinati obblighi, in particolare per quanto riguarda le registrazioni e le dichiarazioni per l'ottenimento dei quantitativi di riferimento o delle assegnazioni nell'ambito del regime d'importazione;

considerando che è opportuno, per l'attuazione nel 1999 del regime dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, mantenere gli strumenti di gestione periodica istituiti dal regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità3, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1409/964, pur adattandone le modalità per quanto necessario; che ciò riguarda soprattutto la fissazione di quantitativi indicativi per origine per i primi tre trimestri, la fissazione di massimali per le domande individuali, la periodicità della presentazione delle domande di titoli e del loro rilascio, nonché l'emissione di titoli di reimpiego dei quantitativi inutilizzati;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 18, paragrafi 7 e 8, del regolamento (CEE) n. 404/93, occorre definire gli elementi costitutivi del bilancio della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni che deve essere elaborato prima di aumentare il contingente autonomo, in caso di aumento della domanda o del verificarsi di circostanze eccezionali che pregiudichino l'approvvigionamento del mercato comunitario;

considerando che, salvo deroghe esplicite, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli5, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/986; che a norma dell'articolo 9 di tale regolamento i diritti derivanti dal titolo sono trasferibili dal titolare una sola volta per titolo o per estratto di titolo durante il periodo di validità del documento;

considerando che occorre precisare le condizioni e gli effetti del suddetto trasferimento di titolo, tenuto conto della definizione delle categorie di operatori contenuta nel presente regolamento; che la cessione limitata ad un solo cessionario per titolo o estratto di titolo favorisce l'evoluzione dei rapporti commerciali tra i diversi operatori registrati; che non è tuttavia opportuno suscitare la creazione di relazioni artificiose o speculative né turbare i normali rapporti commerciali consentendo la trasmissione da parte degli operatori nuovi arrivati agli operatori tradizionali;

considerando che è opportuno precisare tutte le comunicazioni necessarie tra gli operatori, gli Stati membri e la Commissione per l'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda la fissazione dei quantitativi di riferimento e delle assegnazioni degli operatori, la gestione periodica dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali nonché il controllo del mercato;

considerando che, come misura transitoria necessaria per l'applicazione del nuovo regime a decorrere dal 1° gennaio 1999, è opportuno anzitutto prevedere una deroga alle disposizioni amministrative concernenti il calendario di registrazione degli operatori e la trasmissione alle autorità nazionali competenti dei documenti giustificativi necessari per la determinazione dei loro diritti; che tuttavia nelle domande presentate devono figurare l'indicazione e i riferimenti precisi di tutti i documenti giustificativi dei diritti richiesti;

considerando inoltre che è opportuno determinare i quantitativi che possono essere importati dalle diverse origini nel primo trimestre 1999, a titolo dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali, e fissare il massimale delle domande individuali di titoli degli operatori nonché un calendario rigoroso per l'inoltro delle domande;

considerando che le modificazioni del regime d'importazione delle banane nella Comunità introdotte dal presente regolamento, segnatamente quelle relative alle definizioni di operatori, esigono verifiche e controlli delle autorità nazionali competenti in cooperazione con la Commissione; che ciò può condurre a rettifiche delle quantità di riferimento o delle assegnazioni annuali degli operatori; che pertanto in particolare dette quantità ed assegnazioni non possono costituire diritti quesiti né essere invocati come legittime aspettative;

considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 1442/93 e il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CE) n. 404/93 del Consiglio, riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/937, modificato dal regolamento (CE) n. 702/958;

considerando che il regolamento (CE) n. 1637/98 si applica con decorrenza 1° gennaio 1999; che per consentire agli operatori di avvalersi da tale data delle norme di detto regolamento sono opportune norme transitorie affinché gli Stati membri e la Commissione possano disporre degli elementi necessari ad assicurare l'utilizzazione dei titoli fin dal 1° gennaio 1999;

considerando che il comitato di gestione per le banane si è pronunciato entro il termine impartito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 1998. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione