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Sez. 3, Sentenza n. 5101 del 15/09/1981 (Rv. 415889 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CAUSA INSTAURATA DAL DANNEGGIATO NEI SOLI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - RIUNIONE ALLE CAUSE PROMOSSE DA ALTRI DANNEGGIATI DALLO STESSO FATTO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO RILEVATA PER DETTE CAUSE - ESTENSIONE ALLA PRIMA.*
Stato
decisa il 1981-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415889-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CAUSA INSTAURATA DAL DANNEGGIATO NEI SOLI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL VEICOLO - RIUNIONE ALLE CAUSE PROMOSSE DA ALTRI DANNEGGIATI DALLO STESSO FATTO DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATORE - CONSEGUENZE DELLA MANCATA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL CONDUCENTE NON PROPRIETARIO DEL VEICOLO RILEVATA PER DETTE CAUSE - ESTENSIONE ALLA PRIMA.*

Anche se l'estensione del litisconsorzio al responsabile del danno, inteso questo termine in riferimento sia al proprietario che al conducente del veicolo, è richiesta dall'art. 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 soltanto nel caso in cui il danneggiato abbia esercitato l'Azione diretta contro l'assicuratore ai sensi dell'art. 18 della stessa legge, tuttavia, qualora la causa instaurata dal danneggiato nei soli confronti del proprietario del veicolo sia riunita a quelle promosse da altri danneggiati dallo stesso fatto direttamente nei confronti dell'assicuratore, le conseguenze (nullità del giudizio e rimessione al primo giudice) della mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del conducente (non proprietario) del veicolo disposta per quest'ultime si estendono anche a quella, senza che sia possibile la loro separazione, stante l'intimo e sostanziale vincolo di interdipendenza e tenuto conto della situazione processuale anomala che, altrimenti, verrebbe a crearsi. (Conf. 255/79, mass. N. 396320; (Conf. 5136/78, mass. N. 394889; (Conf. 2473/77, mass. N. 386183, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)