Sez. 3, Sentenza n. 12760 del 18/10/1991 Ud. (dep. 18/12/1991) Rv. 188730 - 01
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno | Contenuto oggettivo della circostanza - Risarcimento effettuato dall'ente assicuratore - Applicabilità dell'attenuante - "Ratio" - Fattispecie in tema di omicidio colposo per infortunio sul lavoro.
Reato - Circostanze - Attenuanti comuni - Riparazione del danno
La circostanza attenuante della riparazione del danno di cui alla prima parte dell'art. 62 n. 6 cod.pen. non è collegata necessariamente con la cosiddetta resipiscenza del reo, potendo trovare la sua giustificazione in una mera utilità del danneggiante o soltanto nelle ampie disponibilità di quest'ultimo. Essa quindi ha contenuto (natura) oggettivo ed effetti soggettivi (art. 70 cod.pen.). Ne deriva che, quando il risarcimento sia effettuato da un terzo (ente assicuratore), la circostanza va applicata se la riparazione sia riferibile al colpevole, nel senso che questi ne abbia coscienza e mostri la volontà di far proprio il risarcimento stesso. (Nella specie trattavasi di omicidio colposo per infortunio sul lavoro. La riparazione era stata posta in essere dall'ente assicuratore del datore di lavoro. La Corte, dopo avere osservato che sarebbe stato assurdo discriminare tra imputato che esegua la riparazione facendosi successivamente tenere indenne dalla società assicuratrice ed altro che direttamente ne chieda ed ottenga l'intervento ad avere affermato il principio innanzi trascritto ha annullato la decisione di merito con rinvio per l'applicazione della attenuante).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)