Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 14 febbraio 1980, causa 84/79
Epigrafe
Nella causa 84/79,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Ditta Richard Meyer-Uetze KG
e
Hauptzollamt (Ufficio doganale principale) Bad Reichenhall,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: A. Touffait, presidente di Sezione; P. Pescatore e O. Due, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate a norma dell'art. 20 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803/68, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 148 del 28 giugno 1968, pag. 6) stabilisce all'art. 1 che:
«1) Per l'applicazione della tariffa doganale comune, il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto per dette merci, al momento previsto dall'art. 5, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro.
2) Il prezzo normale delle merci importate è determinato supponendo che:
a) le merci siano consegnate al compratore nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
b) tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale
...»
Ai sensi dell'art. 6, n. 1, dello stesso regolamento, «per luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità s'intende:
...
c) per le merci spedite per ferrovia, per vie navigabili o su strada, il luogo ove trovasi il primo ufficio di dogana
...»
Le spese di cui all'art. 1, n. 2, leu. b), comprendono fra l'altro le spese di trasporto cui si applica l'art. 8 del regolamento, che recita:
«1) Quando le merci sono spedite con lo stesso modo di trasporto fino ad un punto situato al di là del luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità, le spese di trasporto sono ripartite in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità, a meno che non sia fornita all'ufficio di dogana la giustificazione delle spese sostenute, in applicazione di una tariffa generale obbligatoria, per il trasporto delle merci fino al luogo d'introduzione suddetto.
...
2) Quando le merci sono fatturate ad un prezzo unico franco destinazione che corrisponde al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto nella Comunità non sono da detrarre da detto prezzo. Tuttavia, tale detrazione è ammessa quando sia comprovato all'ufficio di dogana che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione.
...»
punto 2
La ditta Richard Meyer-Uetze KG, attrice nella causa principale, ha richiesto, fra il 6 marzo e l'11 novembre 1972, l'immissione in libera pratica di quindici partite di prodotti ortofrutticoli congelati trasportati su strada e importati dall'Ungheria attraverso la dogana di Freilas-sing-Saalbrücke, dipendente dall'ufficio doganale principale di Bad Reichenhall, convenuto nella causa principale.
La ditta Meyer-Uetze dichiarava in quella occasione determinati valori per il prezzo franco destinazione e calcolava i costi di trasporto interno secondo la tariffa ufficiale dei trasporti su strada. La dogana accertava che le merci erano state fatturate allo stesso prezzo, indipendentemente dal loro luogo di destinazione. Basandosi sull'art. 8, n. 2, 1a frase del regolamento n. 803/68, essa riteneva quindi che i costi del trasporto interno nella Comunità non dovessero essere dedotti poiché i prezzi praticati erano prezzi unici franco destinazione.
Col suo reclamo l'attrice nella causa principale produceva un certificato dell'agente generale della ditta ungherese fornitrice, attestante che i prezzi fatturati includevano un importo forfettario di 62 DM/tonnellata per il trasporto all'interno della Repubblica federale di Germania. Ciò risultava anche, a suo avviso, da una lettera della fornitrice del 30 agosto 1972, ai cui termini i prezzi di consegna includevano un importo forfettario medio di 62 DM/tonnellata. La convenuta nella causa principale respingeva il reclamo.
L'attrice ricorreva poi dinanzi al Finanzgericht di Monaco, producendo ulteriori documenti in cui un'impresa di controllo dei prezzi di trasporto (Frachtenprüfungsstelle) aveva calcolato costi medi per il trasporto interno di 70,30 DM/tonnellata. Il Finanzgericht respingeva il ricorso per il motivo che era stata accertata l'applicazione di prezzi unici nel senso dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 e non era stata fornita prova di un prezzo franco frontiera diverso ed inferiore. Affermazioni la cui esattezza non può essere controllata non sono sufficienti, secondo il Finanzgericht, a dimostrare la verità dei fatti dedotti.
L'attrice nella causa principale proponeva allora ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof sostenendo principalmente che il Finanzgericht aveva erroneamente considerato la lettera del 30 agosto 1972, da essa prodotta, un'affermazione non controllabile. Detta lettera conterrebbe non una vaga dichiarazione, ma la formale attestazione che il fornitore ungherese avrebbe fatturato all'attrice nella causa di merito, in caso di presa in consegna franco frontiera, un prezzo inferiore di 62 DM/tonnellata al prezzo di vendita effettivamente convenuto. Il Finanzgericht avrebbe poi dovuto considerare che tale deduzione corrispondeva alle tariffe legali tedesche in vigore in materia di trasporti di merci su strada.
punto 3
Con ordinanza in data 24 aprile 1979, il Bundesfinanzhof sospendeva il giudizio chiedendo alla Corte di giustizia di pronunziarsi in via pregiudiziale, conformemente all'art. 177 del Trattato CEE, sulle seguenti questioni:
«1) Se il concetto di ”prezzo unico franco destinazione” di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, sul valore in dogana delle merci vada interpretato nel senso che questo prezzo debba essere unico per tutte le destinazioni all'interno del territorio doganale della Comunità.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se si possa tenere conto — e, se sì, in che modo — del fatto che prezzi unici franco destinazione valgono solo per uno Stato membro.
3) Come vada interpretato l'art. 8, n. 2, 2a frase, del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 803/68, sul valore in dogana delle merci con riferimento ai requisiti della prova che deve venire fornita».
punto 4
Nell'ordinanza di rinvio il Bundesfinanzhof osserva quanto segue riguardo alla questione se l'art. 8, n. 2, 1a frase, del regolamento n. 803/68 si applichi alla fattispecie:
«L'art. 8 del regolamento n. 803/68 riguarda la questione specifica del se e in quale misura debba tenersi conto, ai fini della determinazione del valore in dogana, delle spese di trasporto all'esterno ed all'interno del territorio doganale della Comunità. Il n. 1 disciplina la loro ripartizione in proporzione alla distanza percorsa all'esterno e all'interno del territorio doganale della Comunità. Il n. 2 stabilisce a quali condizioni le spese di trasporto nella Comunità possano venire dedotte dal prezzo unico franco destinazione. E pertanto evidente che il concetto di ”prezzo unico franco destinazione” va posto in relazione con il territorio comunitario ed interpretato quindi nel senso che si tratta di un prezzo determinato unitariamente allo stesso livello per tutte le località della Comunità, a prescindere dalle spese di trasporto effettivamente sostenute. Tuttavia, vi è anche chi sostiene che il prezzo deve essere unitario solamente per determinate località di una zona tariffaria all'interno del territorio comunitario; esso, può, ad esempio, essere di diverso ammontare per i singoli Stati membri, a condizione che corrisponda in ogni caso al prezzo nel luogo d'introduzione ...
Si pone qui l'ulteriore questione del come debba addursi la prova nei due casi. Secondo questa Sezione, se la prova da addursi riguardasse unicamente il fatto che sia stato computato, nel prezzo unitario franco destino, un costo medio di trasporto, la 2a frase dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68, risulterebbe superflua, in quanto non richiede alcuna dimostrazione il fatto che nel prezzo unico per varie destinazioni devono essere comprese, nei singoli casi, le spese di trasporto (di diverso ammontare). Di conseguenza, la norma potrebbe essere interpretata solo nel senso che va dimostrato a quale somma corrisponderebbe il prezzo nel luogo dell'introduzione qualora venisse dedotto, dal prezzo unico franco destinazione, un determinato importo medio, che deve, appunto, essere oggetto di dimostrazione. Con tale prova si dovrebbe accertare che questo importo medio non venga manipolato, assumendo come base un valore eccessivo delle spese di trasporto all'interno della Comunità.»
punto 5
L'ordinanza del Bundesfinanzhof è stata registrata nella cancelleria della stat d2Corte il 25 maggio 1979.
Conformemente all'art. 20 dello Statuto CEE della Corte di giustizia osservazioni scritte sono state depositate dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. R. Wägenbaur, in qualità di agente, assistito dall'avvocato W. Schürmann, del foro di Francoforte sul Meno, e dal sig. H. Glashoff, consulente fiscale.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale sensa procedere ad istruzione.
Con ordinanza in data 18 ottobre 1979, la Corte, a norma dell'art. 95, par. 1, del regolamento di procedura ha rimesso la causa alla Seconda Sezione.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione › 1. Sulla prima questione pregiudiziale
paragrafo 1
Secondo la Commissione, l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 deve essere interpretato in relazione alla norma base contenuta nell'art. 1 del regolamento.
paragrafo 2
La Commissione ricorda che allorché il n. 2, lett. a), di quest'ultimo articolo dispone che per il calcolo del prezzo normale si debba prendere in considerazione il «luogo d'introduzione nel territorio doganale, della Comunità», definisce soltanto il luogo di consegna, e non il luogo determinante per l'accertamento del valore in dogana. Dal punto di vista della determinazione di tale valore due importatori, stabiliti l'uno in vicinanza della frontiera e l'altro lontano dalla stessa/saranno soggetti allo stesso trattamento soltanto a condizioni di vendita per il resto identiche (per esempio, mercato/zona di prezzo, stadio della distribuzione, epoca, quantità). Di conseguenza, allorché un prezzo da pagare comprende costi di trasporto all'interno della Comu-nità, la parte dei costi effettivi relativa al trasporto all'interno della Comunità deve essere dedotta per la determinazione del valore in dogana, come risulta dall'art. 8, n. 1, del regolamento n. 803/68. Nel caso di un prezzo globale franco destinazione può trattarsi soltanto di elementi di costo effettivamente contenuti nel prezzo.
paragrafo 3
Non si devono invece dedurre costi di trasporto fittizi, come, per esempio, quelli che risultano da una tariffa, ma non entrano realmente a far parte, del prezzo. Lo stesso è per costi reali di trasporto che il fornitore pone parzialmente a carico di altri acquirenti, come precisamente nel caso di prezzi unici ottenuti mediante un calcolo compensativo, comprendenti generalmente spese di trasporto troppo elevate per l'acquirente prossimo alla frontiera e costi di trasporto troppo bassi per l'acquirente lontano dalla frontiera. Poiché, nel caso di prezzi unici, le spese di trasporto effettivamente incluse nel prezzo relativo al trasporto all'interno della Comunità non sono conosciute dagli uffici doganali, il legislatore, per motivi pratici, ha stabilito all'art. 8, n. 2, 1a. frase, del regolamento n. 803/68 che, in linea di principio, quando si tratta di prezzo unico, le spese di trasporto non sono da detrarre da detto prezzo. Soltanto comprovando all'ufficio doganale che, in caso di vendita franco frontiera, il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore, facendo così trasparire l'importo forfettario incluso nel prezzo a titolo di spese di trasporto, è possibile dedurre detto importo dal prezzo unico franco destinazione, ai sensi dell'eccezione di cui all'art. 8, n. 2, 2a frase.
paragrafo 4
Così, per determinare il campo d'applicazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 è sufficiente, secondo la Commissione, poter stabilire se, nel caso di specie, il prezzo franco destinazione — per una destinazione diversa dalla frontiera — sia lo stesso del prezzo del luogo d'introduzione in cui la merce di cui si deve calcolare il valore in dogana è stata effettivamente introdotta nel territorio doganale della Comunità. Qui non presenta invece interesse la questione se il prezzo franco destinazione sia lo stesso in tutti i luoghi di destinazione all'interno del territorio doganale della Comunità o all'interno del territorio doganale dello Stato membro importatore.
paragrafo 5
Per il fatto stesso della sua definizione bisogna ritenere che un prezzo unico sia lo stesso in tutti i luoghi di destinazione dello stesso mercato regionale o interregionale. Quando però essendo applicato un prezzo unico al luogo d'introduzione, è accertato che tali prezzi non comprendono, di norma, i costi di trasporto calcolati in base al percorso reale, ma costi superiori o inferiori, non è necessario che l'ufficio doganale determini i limiti di detto territorio.
paragrafo 6
La Commissione sottolinea che l'art. 1, n. 2, b), del regolamento n. 803/68 perviene allo stesso risultato, ove prevede che, alle condizioni ideali di vendita costituenti criterio di determinazione del valore in dogana, «tutte le spese riferentisi alla vendita e alla consegna delle merci nel luogo d'introduzione siano sopportate dal venditore e, pertanto, comprese nel prezzo normale».
paragrafo 7
La Commissione soggiunge che la ragione fondamentale per cui l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 parla, da un lato di «prezzo nel luogo d'introduzione» e, dall'altro, di «prezzo franco frontiera» è che la clausola tariffaria «franco frontiera» si può applicare tanto al prezzo nel luogo d'introduzione quanto al prezzo nel luogo di destinazione diverso dalla frontiera. Per la determinazione del valore in dogana nel caso di consegne in luoghi di destinazione diversi dalla frontiera, che possono trovarsi in altri Stati membri o in mercati diversi da quello del luogo d'introduzione, non è sufficiente fissare fittiziamente un prezzo nel luogo d'introduzione. Bisogna invece tener conto dei fattori che influiscono sulla formazione dei prezzi nella zona del luogo di destinazione in cui si pratica il prezzo. Il luogo d'introduzione nella Comunità entra in gioco soltanto per la delimitazione dei costi di consegna. I costi di consegna nel territorio comunitario sono quindi calcolati a partire dal luogo d'introduzione. Tuttavia, in pratica, i costi di trasporto dalla frontiera e dal luogo d'introduzione sono considerati identici se nessun elemento denota differenze fondamentali.
paragrafo 8
Non è sufficiente però secondo la Commissione calcolare un qualunque prezzo franco frontiera da un qualsiasi Stato membro della Comunità; bisogna invece che chi compie la dichiarazione doganale precisi il prezzo franco frontiera, o franco luogo d'introduzione, che l'eventuale acquirente avrebbe dovuto pagare all'acquisto franco frontiera della merce da stimare, tenendo ferme le altre condizioni di vendita, ed all'importazione attraverso lo stesso luogo di introduzione.
paragrafo 9
La Commissione rinvia infine in particolare al parere XXVII del consiglio per la cooperazione doganale, concernente i prezzi stabiliti per zona: un'impresa straniera aveva venduto lo stesso prodotto agli importatori di un certo Stato membro in tre regioni diverse a tre prezzi diversi «franco frontiera». Il Consiglio doganale di Bruxelles ha riconosciuto i tre prezzi come prezzi normali basandosi, secondo la Commissione, sulle seguenti considerazioni: un paese d'importazione può comprendere più mercati; possono quindi sussistere più prezzi «franco frontiera» allorché la stessa merce è importata attraverso lo stesso luogo d'importazione; in casi del genere le differenze di prezzo non dipendono dalla distanza fra il luogo di destinazione ed il luogo d'introduzione ed i prezzi franco frontiera praticati in una zona diversa da quelli della frontiera non danno luogo a deduzione dei costi di trasporto, quando il prezzo franco frontiera nel luogo d'introduzione è inferiore.
paragrafo 10
Secondo detto parere è quindi possibile, ritiene la Commissione, prendere in considerazione, nel caso di prezzi unici praticati in una zona di prezzo (un mercato) la deduzione delle spese di trasporto all'interno della Comunità, quando sia approvato che per le consegne in quel mercato (nella zona di prezzo), a condizione di vendite identiche, il prezzo praticato franco frontiera è inferiore.
paragrafo 11
La Commissione conclude per la seguente soluzione della prima questione pregiudiziale:
paragrafo 12
«I termini ”prezzo unico franco destinazione”, di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68, non debbono essere interpretati nel senso che il prezzo di cui si tratta sia necessariamente unico per tutti i luoghi di destinazione compresi nel territorio doganale della Comunità».
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione › 2. Sulla seconda questione pregiudiziale
paragrafo 1
Essendo negativa la soluzione della prima questione, la Commissione non ritiene necessario che si risolva la seconda.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte dalla Commissione › 3. Sulla terza questione pregiudiziale
paragrafo 1
La Commissione ricorda che la legislazione comunitaria relativa al valore in dogana non prevede procedure particolari per la produzione della prova. Si applicano quindi le norme nazionali per quanto riguarda la produzione di prove ai sensi dell'art. 8, par. 2, 2a frase, del regolamento n. 803/68.
paragrafo 2
Nello stesso tempo la Commissione sottolinea che l'interpretazione dell'espressione «comprovato all'ufficio di dogana» deve tener conto della finalità dell'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68, che è quella di impedire la deduzione di costi di trasporto troppo elevati ed in realtà non compresi nel prezzo fatturato, nonché di evitare in tal modo la formazione di valori in dogana non più corrispondenti al principio del prezzo normale (art. 1 del regolamento n. 803/68). Si tratta semplicemente di far sì che l'ufficio doganale nazionale possa convincersi che il prezzo fatturato franco destinazione dichiarato nel caso di specie contenga effettivamente i costi di trasporto, costi che, a condizione di vendita identiche, non sarebbero compresi nel prezzo franco frontiera.
paragrafo 3
Secondo la Commissione si possono produrre come mezzi di prova, per esempio, estratti di conti, contratti o fatture relativi a consegne ad altri clienti, qualsiasi altra corrispondenza, nonché dichiarazioni di testimoni. A seconda delle circostanze, possono essere accettate come mezzi di prova anche dichiarazioni emesse a posteriori, quando forniscono indicazioni degne di fede sulla situazione dei prezzi al momento dell'importazione.
paragrafo 4
La Commissione soggiunge che l'ammissione della prova è questione materiale sulla quale spetta esclusivamente ai giudici nazionali di pronunziarsi.
paragrafo 5
La Commissione ritiene quindi che si debba risolvere come segue la terza questione pregiudiziale:
paragrafo 6
«a) Non vi sono in diritto comunitario norme relative alla produzione della prova di cui all'art. 8, n. 2, 2a frase, del regolamento n. 803/68. Spetta al giudice nazionale stabilire se sia stato o no comprovato che il prezzo franco frontiera è inferiore al prezzo unico franco destinazione.
b) Il fatto che l'importatore (che fa la dichiarazione doganale) non possa in certi casi produrre egli stesso la prova e che debba ricorrere per questo alla collaborazione del fornitore non costituisce motivo valido perché si rinunci alla produzione della prova.»
SENTENZA › In fatto › III — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 15 novembre 1979, la Commissione, rappresentata dal sig. H. Glashoff, consulente fiscale, ha svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 13 dicembre 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con ordinanza in data 24 aprile 1979, pervenuta alla Corte il 25 maggio seguente, il Bundesfinanzhof, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, ha sottoposto tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 8, n. 2, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968 n. 803/68, relativo al valore in dogana delle merci (GU L 148, pag. 6), che recita:
«Quando le merci sono fatturate ad un prezzo unico franco destinazione che corrisponde al prezzo nel luogo d'introduzione, le spese di trasporto nella Comunità non sono da detrarre da detto prezzo. Tuttavia, tale detrazione è ammessa quando si è comprovato all'ufficio di dogana che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione.»
punto 2
Le questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra le autorità doganali tedesche ed un'impresa tedesca, attrice nella causa principale, che si è vista rifiutare nel 1972 la deduzione dal valore in dogana di prodotti ortofrutticoli congelati importati dall'Ungheria — trasportati su strada e fatturati ad un prezzo franco destinazione applicato per tutto il territorio della Repubblica federale di Germania — dell'importo dei costi di trasporto nella Comunità.
punto 3
A sostegno del proprio reclamo contro tale rifiuto, proposto all'ufficio doganale principale di Bad Reichenhall, convenuto nel procedimento di merito, l'impresa produceva un certificato dell'agente generale del suo fornitore ungherese, nonché una lettera di quest'ultimo, attestante che i prezzi fatturati comprendevano un importo forfettario di 62 DM/tonnellata per il trasporto all'interno della Repubblica federale. Col ricorso in seguito proposto dinanzi al Finanzgericht di Monaco, essa produceva inoltre documenti in cui un'impresa di controllo dei costi di trasporto (Frachtenprüfungsstelle) aveva calcolato costi medi per il trasporto interno di 70,30 DM/tonnellata. Sia il reclamo che il ricorso dell'impresa sono stati respinti per il motivo che il fornitore aveva applicato prezzi unici ai sensi dell'art. 8, n. 2, 1a frase, del regolamento n. 803/68 e che non era stata fornita la prova, richiesta dalla 2a frase del n. 2, che il prezzo franco frontiera fosse meno elevato che il prezzo unico franco destinazione.
punto 4
L'impresa ha allora proposto ricorso dinanzi al Bundesfinanzhof, che ha ritenuto necessaria per la propria decisione la soluzione da parte della Corte delle seguenti questioni pregiudiziali:
«1. Se il concetto di ”prezzo unico franco destinazione” di cui all'art: 8, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, sul valore in dogana delle merci vada interpretato nel senso che questo prezzo debba essere unico per tutte le destinazioni all'interno del territorio doganale della Comunità.
2. In caso di soluzione affermativa della questione sub 1, se si possa tenere conto — e, se sì, in che modo — del fatto che prezzi unici franco destinazione valgono solo per uno stato membro.
3. Come vada interpretato l'art. 8, n. 2, 2a frase, del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 803/68, sul valore in dogana delle merci con riferimento ai requisiti della prova che deve venire fornita».
punto 5
Per risolvere tali questioni è necessario considerare che, come risulta dal sesto e dall'ottavo «considerando» del preambolo, scopo essenziale del regolamento n. 803/68 è di garantire agli importatori un trattamento uguale, cosicché il livello della protezione rappresentata dalla tariffa doganale comune sia lo stesso in tutta la Comunità.
punto 6
A tal fine il regolamento dispone, all'art. 1, n. 1, che il valore in dogana delle merci importate è il prezzo normale, cioè il prezzo che può ritenersi convenuto, in una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza, fra un compratore ed un venditore indipendenti l'uno dall'altro. Il prezzo normale comprende, ai sensi dell'art. 1, n. 2, i costi di trasporto delle merci fino al luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità. Di regola i costi di trasporto dal luogo d'introduzione fino al luogo di destinazione debbono quindi essere dedotti dal prezzo fatturato.
punto 7
L'art. 8, n. 2, cui si riferiscono le questioni d'interpretazione sottoposte alla Corte, contempla una deroga al principio della deduzione dal prezzo fatturato dei costi del trasporto interno, nel caso in cui le merci siano fatturate ad un prezzo unico franco destinazione corrispondente al prezzo nel luogo d'introduzione.
punto 8
Un prezzo del genere, uguale per qualsiasi luogo di destinazione all'interno della zona per la quale è applicato, comprende generalmente un importo forfettario destinato alla copertura dei costi medi di trasporto delle merci dal luogo di spedizione fino ai diversi luoghi di destinazione.
punto 9
Ne consegue che, nel caso in cui le merci siano fatturate ad un prezzo unico franco destinazione, i costi di trasporto all'interno della Comunità effettivamente gravanti sulle merci importate e compresi nel prezzo non sono conosciuti dalle autorità doganali. Non è neppure possibile calcolare detti costi mediante una ripartizione proporzionale alla distanza percorsa al di fuori ed all'interno del territorio doganale della Comunità, come prevede l'art. 8, n. 1. Un calcolo simile condurrebbe in effetti alla determinazione di valori in dogana della stessa merce varianti a seconda della distanza che separa il luogo d'introduzione dal luogo di destinazione, cosa che sarebbe contraria alla finalità di garantire agli importatori un trattamento uguale, enunciata nel preambolo e concretata dall'art. 1 del regolamento. Queste considerazioni giustificano la deroga, prevista all'art. 8, n. 2, 1a frase, al principio generale della deduzione dei costi di trasporto all'interno della Comunità, espresso all'articolo 1.
punto 10
È opportuno risolvere le due prime questioni nella prospettiva indicata. All'origine della norma enunciata all'art. 8, n. 2, 1a frase, sono le difficoltà che comportano, da un lato, il calcolo dei costi di trasporto effettivamente compresi nel prezzo unico franco destinazione e, dall'altro, la necessità di assicurare un trattamento uguale agli importatori; difficoltà che si presentano nella stessa misura, tanto se il prezzo si applica per tutto il territorio doganale della Comunità, quanto se vale solo per una parte di esso. È quindi d'uopo risolvere le due prime questioni dichiarando che i termini «prezzo unico franco destinazione», di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 devono essere interpretati nel senso che il prezzo di cui trattasi non è necessariamente unico per tutti i luoghi di destinazione compresi nel territorio doganale della Comunità.
punto 11
Poiché la prima frase del paragrafo si riferisce solamente ad una presunzione e poiché l'idea guida rimane sempre quella della deduzione dei costi del trasporto interno, è stato necessario prevedere un'eccezione per i casi in cui l'importo forfettario incluso nel prezzo unico a titolo di costi di trasporto traspaia in modo sufficiente; tale è lo scopo dell'art. 8, n. 2, 2a frase.
punto 12
Dallo stesso tenore letterale di questa frase, in cui è usato il condizionale, risulta che non è necessario provare che lo stesso fornitore abbia effettivamente venduto merci fatturate ad un prezzo franco frontiera. Ora, come spiega la Commissione nelle sue osservazioni, è necessario determinare il prezzo che l'acquirente avrebbe dovuto pagare, tenute ferme tutte le altre condizioni di vendita, nel caso di acquisto franco frontiera della merce da stimare, importata attraverso lo stesso luogo d'introduzione.
punto 13
La legislazione comunitaria relativa al valore in dogana non contempla procedure particolari per la produzione della prova. In proposito, allorché l'importatore vuole comprovare all'ufficio doganale che il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione, si debbono quindi applicare le norme nazionali. È necessario però che le autorità doganali tengano conto della finalità dell'art. 8, n. 2, che, come sottolinea la Commissione, è di impedire la deduzione di costi di trasporto troppo elevati, in realtà non compresi nel prezzo fatturato, ma anche di permettere, conformemente al principio enunciato nel preambolo e nell'articolo primo del regolamento, la deduzione di costi di trasporto nel territorio della Comunità effettivamente inclusi nel prezzo.
punto 14
La finalità della disposizione in parola non sembra opporsi all'ammissibilità come mezzi di prova, per esempio, di dichiarazioni fatte a posteriori dal fornitore o dal suo agente, quando tali dichiarazioni forniscano indicazioni degne di fede sulla situazione dei prezzi al momento dell'importazione, soprattutto se coincidano con informazioni più obbiettive.
punto 15
È d'uopo quindi risolvere la terza questione nel senso che, allo stato attuale del diritto comunitario, spetta al giudice nazionale stabilire, in base alla propria legislazione interna, mediante quali mezzi l'importatore possa comprovare, conformemente all'art. 8, n. 2, 2a frase, del regolamento n. 803/68 che, in caso d'importazione attraverso lo stesso luogo d'introduzione e tenute ferme tutte le altre condizioni di vendita, il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione. Il giudice nazionale deve tuttavia tener conto della finalità della disposizione comunitaria, che è quella di consentire, al momento della determinazione del valore in dogana, la deduzione dal prezzo dei costi di trasporto nel territorio doganale della Comunità, effettivamente compresi nel prezzo unico, e soltanto di questi costi.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dare luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella casa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza del 24 aprile 1979, dichiara:
1° I termini «prezzo unico franco destinazione» di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento n. 803/68 devono essere interpretati nel senso che il prezzo di cui si tratta non è necessariamente unico per tutti i luoghi di destinazione compresi nel territorio doganale della Comunità.
2° Allo stato attuale del diritto comunitario spetta al giudice nazionale stabilire, in base alla propria legislazione interna, mediante quali mezzi l'importatore debba comprovare, conformemente all'art. 8, par. 2, 2a frase, del regolamento n. 803/68, che, in caso d'importazione attraverso lo stesso luogo d'introduzione e tenute ferme tutte le altre condizioni di vendita, il prezzo franco frontiera sarebbe inferiore al prezzo unico franco destinazione. Il giudice nazionale deve tuttavia tener conto della finalità della disposizione comunitaria, che è quella di consentire, al momento della determinazione del valore in dogana, la deduzione dal prezzo dei costi di trasporto nel territorio doganale della Comunità, effettivamente compresi nel prezzo unico, e soltanto di questi costi.
Firme
Touffait
Pescatore
Due
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 14 febbraio 1980.
Per il cancelliere
I. A. Pompe
Cancelliere aggiunto
Il presidente della Seconda Sezione
A. Touffait