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Sez. 5, Sentenza n. 26410 del 30/04/2014 Ud. (dep. 18/06/2014) Rv. 260581 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE | Critica politica - Limite della verità del fatto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260581-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE

In tema di critica politica, allorché l'esercizio del diritto di critica avvenga alla presenza del criticato o, comunque, di coloro che possono validamente contrastarlo, scrimina l'offensore anche la lettura errata del fatto storico su cui la critica si innesta - salvo che si tratti di lettura deliberatamente e strumentalmente effettuata a scopo denigratorio - in quanto la tutela dell'onore può essere efficacemente assicurata dalla reazione difensiva del criticato. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha condannato l'imputato, in ordine al reato di cui all'art. 595 cod. pen., per avere, nel corso di una seduta del consiglio comunale, espresso una propria interpretazione di un fatto accaduto alcuni giorni prima, relativo all'aggressione di due giovani, contestando che lo stesso potesse qualificarsi come aggressione e affermando che, comunque, l'episodio era stato strumentalizzato dalla parte politica avversa).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)