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Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009 (Rv. 606500 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Minuta o puntuazione del contratto - Nozione - Volontà delle parti - Interpretazione - Criteri previsti dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. - Applicabilità - Fondamento - Valutazione del comportamento complessivo comune delle parti e delle clausole negoziali - Necessità - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di lettera d'intenti.
Stato
decisa il 2009-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606500-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di minuta o di puntuazione del contratto, qualora l'intesa raggiunta dalle parti abbia ad oggetto un vero e proprio regolamento definitivo del rapporto - l'accertamento del quale è riservato all'apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se non per vizio di motivazione - non è configurabile un impegno con funzione meramente preparatoria di un futuro negozio, dovendo ritenersi formata la volontà attuale di un accordo contrattuale; per tale valutazione, ben può il giudice far ricorso ai criteri interpretativi dettati dagli artt. 1362 e segg. cod. civ., i quali mirano a consentire la ricostruzione della volontà delle parti, operazione che non assume carattere diverso quando sia questione, invece che di stabilirne il contenuto, di verificare anzitutto se le parti abbiano inteso esprimere un assetto d'interessi giuridicamente vincolante, dovendo il giudice accertare, al di là del "nomen iuris" e della lettera dell'atto, la volontà negoziale con riferimento sia al comportamento, anche successivo, comune delle parti, sia alla disciplina complessiva dettata dalle stesse, interpretando le clausole le une per mezzo delle altre. (La Corte, nel formulare il principio suindicato, ha confermato la sentenza impugnata che, nonostante l'apposizione all'atto del titolo "lettera d'intenti", aveva reputato concluso un contratto definitivo, alla luce dell'assetto di interessi complessivo emergente dal tenore della scrittura, ed, in particolare, della presenza di una clausola compromissoria, dell'inizio dell'esecuzione e dell'assenza di una clausola che escludesse espressamente il carattere vincolante della scrittura).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)