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Sez. 3, Sentenza n. 108 del 12/01/1973 (Rv. 361860 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - CONTESTAZIONE DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - SPECIFICITA - NECESSITA - CONTESTAZIONE GENERICA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1973-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361860-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - CONTESTAZIONE DEL VALORE DICHIARATO O PRESUNTO - SPECIFICITA - NECESSITA - CONTESTAZIONE GENERICA - IRRILEVANZA.*

Agli effetti di una valida contestazione, a norma dell'art 14, secondo comma, cod proc civ l'eccezione di incompetenza per valore dedotta dal convenuto deve essere specifica ed indicare l'esorbitanza dello oggetto della domanda dalla sfera di Competenza del giudice adito in base a quanto risulti dagli Atti. Al contrario, quando la contestazione della Competenza per valore del giudice adito e generica, la Competenza di quest'ultimo rimane ferma per la prescrizione ex art 14, comma primo, cod proc civ ed e inibita la Determinazione ex actis del valore della controversia. (Conf 288/71, mass n 349764).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)