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Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Testo in vigore al

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

Il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose3 e il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione, del 24 aprile 1990, recante modalità d’applicazione per la definizione, la designazione e la presentazione delle bevande spiritose4 hanno disciplinato efficacemente il settore delle bevande spiritose. Alla luce dell’esperienza recente è tuttavia necessario chiarire le regole che si applicano alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche di talune bevande spiritose, tenendo conto dei metodi di produzione tradizionali. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 1576/89 e sostituirlo.

Le bevande spiritose sono importanti per i consumatori, i produttori e per il settore agricolo della Comunità. Le misure che disciplinano il settore delle bevande spiritose dovrebbero contribuire al raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, alla prevenzione delle pratiche ingannevoli e alla realizzazione della trasparenza del mercato e di eque condizioni di concorrenza. In questo modo dovrebbe essere salvaguardata la rinomanza conquistata dalle bevande spiritose comunitarie sul mercato comunitario e mondiale, in quanto si continuerà a tenere conto dei metodi seguiti tradizionalmente per la produzione delle bevande spiritose e dell’aumento della domanda di protezione e informazione dei consumatori. È opportuno tenere conto anche delle innovazioni tecnologiche nelle categorie in cui tali innovazioni servono a migliorare la qualità, senza pregiudicare il carattere tradizionale della bevanda spiritosa interessata.

La produzione di bevande spiritose costituisce uno sbocco importante per i prodotti agricoli comunitari. Questo stretto legame con il settore agricolo dovrebbe essere evidenziato dal quadro normativo.

Per assicurare un’impostazione più sistematica nella relativa normativa, è opportuno che il presente regolamento stabilisca chiaramente precisi criteri per la produzione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura delle bevande spiritose, nonché la protezione delle indicazioni geografiche.

Nell’interesse dei consumatori, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi. Per garantire l’esportazione di bevande spiritose di qualità elevata e per mantenere e migliorare la rinomanza delle bevande spiritose comunitarie sul mercato mondiale, il presente regolamento dovrebbe applicarsi altresì alle bevande prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche all’uso dell’alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, il presente regolamento dovrebbe permettere di concedere una deroga alle disposizioni degli allegati I e II dello stesso conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo.

In linea generale, è opportuno che il presente regolamento continui a essere incentrato sulle definizioni delle bevande spiritose che andrebbero classificate in categorie. Tali definizioni dovrebbero continuare a rispettare i metodi di qualità tradizionali, ma dovrebbero essere integrate o aggiornate nei casi in cui le definizioni precedenti fossero inesistenti, insufficienti o suscettibili di miglioramento alla luce degli sviluppi tecnologici.

Per tener conto delle aspettative dei consumatori per quanto riguarda le materie prime utilizzate per la produzione della vodka specialmente negli Stati membri produttori tradizionali della vodka, si dovrebbe provvedere a fornire adeguate informazioni sulle materie prime utilizzate qualora la vodka sia fabbricata con materie prime di origine agricola diverse dai cereali e/o dalle patate.

Inoltre, l’alcole etilico usato per la produzione delle bevande spiritose e delle altre bevande alcoliche dovrebbe essere esclusivamente di origine agricola, in modo da soddisfare le aspettative dei consumatori e rispettare i metodi tradizionali. Ciò dovrebbe garantire inoltre uno sbocco per i prodotti agricoli di base.

Date l’importanza e la complessità del settore delle bevande spiritose, è opportuno stabilire misure specifiche in materia di designazione e presentazione delle bevande spiritose che vadano al di là delle norme orizzontali istituite dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità5. Tali misure specifiche dovrebbero altresì impedire l’usurpazione del termine «bevanda spiritosa» e delle denominazioni delle bevande spiritose per prodotti che non soddisfano le definizioni di cui al presente regolamento.

Benché sia importante assicurare che in generale il periodo di invecchiamento o l’età si riferisca soltanto al più giovane dei componenti alcolici, il presente regolamento dovrebbe tuttavia prevedere una deroga per tener conto dei processi di invecchiamento tradizionali disciplinati dagli Stati membri.

Conformemente al trattato, nell’applicare una politica per la qualità e per salvaguardare un livello qualitativo elevato e la varietà delle bevande spiritose, occorre dare agli Stati membri la possibilità di adottare norme più severe di quelle stabilite dal presente regolamento in relazione alla produzione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose prodotte sul proprio territorio.

La direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari e nei materiali di base per la loro preparazione6 si applica alle bevande spiritose. Nel presente regolamento è pertanto necessario inserire soltanto norme che non siano già contenute in tale direttiva.

È importante tenere adeguatamente conto delle disposizioni dell’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (qui di seguito «l’accordo TRIPS»), in particolare degli articoli 22 e 23, e dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, che costituisce parte integrante dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, approvato dalla decisione 94/800/CE del Consiglio7.

Poiché il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari8 non si applica alle bevande spiritose, è opportuno stabilire nel presente regolamento le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. È opportuno procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche, identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese, o di una regione o località di detto territorio, quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.

Il presente regolamento dovrebbe prevedere una procedura non discriminatoria in materia di registrazione, osservanza, modifica ed eventuale cancellazione delle indicazioni geografiche dell’UE e dei paesi terzi conformemente all’accordo TRIPS, riconoscendo lo status particolare delle indicazioni geografiche stabilite.

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione9.

In particolare, la Commissione ha il potere di: concedere una deroga a talune parti del presente regolamento qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore; fissare valori massimi di edulcorazione per arrotondare il sapore; concedere una deroga alle disposizioni che precisano un periodo di invecchiamento o un’età; adottare decisioni sulle domande di registrazione, di cancellazione e di soppressione di indicazioni geografiche, nonché sulla modifica della scheda tecnica; modificare l’elenco delle definizioni e dei requisiti tecnici, le definizioni delle bevande spiritose classificate in categorie e l’elenco delle indicazioni geografiche registrate; derogare, infine, alla procedura che disciplina la registrazione delle indicazioni geografiche e la modifica della scheda tecnica. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche sopprimendo taluni di tali elementi o integrando il presente regolamento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

La transizione dalla disciplina prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89 a quella prevista dal presente regolamento potrebbe dar luogo a difficoltà che il presente regolamento non affronta. Le misure necessarie ai fini di tale transizione e le misure richieste per la soluzione dei problemi pratici specifici per il settore delle bevande spiritose dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE.

Onde facilitare la transizione dalla normativa prevista dal regolamento (CEE) n. 1576/89, la produzione di bevande spiritose a norma di tale regolamento dovrebbe essere permessa nel primo anno di applicazione del presente regolamento; dovrebbe anche essere prevista la commercializzazione delle scorte esistenti fino ad esaurimento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Campo di applicazione, definizione e categorie delle bevande spiritose

Art. 1 Campo di applicazione

1. Il presente regolamento fissa le regole relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.

2. Il presente regolamento si applica a tutte le bevande spiritose commercializzate nella Comunità, siano esse prodotte nella Comunità o in paesi terzi, nonché a quelle prodotte nella Comunità e destinate all’esportazione. Il presente regolamento si applica anche all’uso dell’alcole etilico e/o di distillati di origine agricola nella produzione di bevande alcoliche e all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione ed etichettatura di prodotti alimentari.

3. In casi eccezionali, qualora richiesto dalla legge del paese terzo importatore, può essere concessa una deroga alle disposizioni degli allegati I e II conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3.

Art. 2 Definizione di bevanda spiritosa

1. Ai fini del presente regolamento, per «bevanda spiritosa» si intende la bevanda alcolica:

  1. a) destinata al consumo umano;

  2. b) avente caratteristiche organolettiche particolari;

  3. c) avente un titolo alcolometrico minimo del 15 %;

  4. d) prodotta:

    1. i) o direttamente:

      mediante distillazione, in presenza o meno di aromi, di prodotti fermentati naturalmente, e/o

      mediante macerazione o trattamento simile di materie vegetali in alcole etilico di origine agricola e/o distillati di origine agricola, e/o bevande spiritose ai sensi del presente regolamento, e/o

      mediante aggiunta di aromi, zuccheri o altri prodotti edulcoranti elencati nell’allegato I, punto 3, e/o di altri prodotti agricoli e/o alimentari all’alcole etilico di origine agricola e/o a distillati di origine agricola e/o a bevande spiritose ai sensi del presente regolamento;

    2. ii) o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una/uno o più:

      altre bevande spiritose, e/o

      alcole etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o

      altre bevande alcoliche, e/o

      bevande.

2. Non sono tuttavia considerate bevande spiritose le bevande dei codici NC 2203, 2204, 2205, 2206 e 2207.

3. Il titolo alcolometrico minimo di cui al paragrafo 1, lettera c), lascia impregiudicata la definizione per il prodotto nella categoria 41 di cui all’allegato II.

4. Ai fini del presente regolamento, definizioni e requisiti tecnici sono fissati nell’allegato I.

Art. 3 Origine dell’alcole etilico

1. Per la produzione delle bevande spiritose e di tutti i loro componenti è utilizzato esclusivamente alcole etilico di origine agricola, ai sensi dell’allegato I del trattato.

2. L’alcole etilico utilizzato nella produzione di bevande spiritose è conforme alla definizione di cui all’allegato I, punto 1, del presente regolamento.

3. L’alcole etilico utilizzato per diluire o sciogliere i coloranti, gli aromi o qualsiasi altro additivo autorizzato impiegato per la preparazione delle bevande spiritose è esclusivamente di origine agricola.

4. Le bevande alcoliche non contengono alcole di origine sintetica, né altro alcole di origine non agricola ai sensi dell’allegato I del trattato.

Art. 4 Categorie di bevande spiritose

Le bevande spiritose sono classificate in categorie secondo le definizioni di cui all’allegato II.

Art. 5 Norme generali riguardanti le categorie di bevande spiritose

1. Fatte salve le disposizioni specifiche per ciascuna delle categorie numerate da 1 a 14 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:

  1. a) sono prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione esclusivamente di materie prime previste dalla relativa definizione della bevanda spiritosa in questione;

  2. b) non comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito;

  3. c) non possono essere addizionate di sostanze aromatizzanti;

  4. d) contengono caramello aggiunto solo come colorante;

  5. e) possono essere edulcorate esclusivamente per arrotondare il sapore finale del prodotto, secondo l’allegato I, punto 3. Il valore massimo dei prodotti usati per arrotondare il sapore elencati nell’allegato I, punto 3, lettere da a) ad f), è deciso in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3. La normativa specifica degli Stati membri va rispettata.

2. Fatte salve le disposizioni specifiche relative a ciascuna delle categorie numerate da 15 a 46 nell’allegato II, le bevande spiritose ivi definite:

  1. a) possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato;

  2. b) comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;

  3. c) possono contenere sostanze aromatizzanti quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati ad essere utilizzati negli e sugli alimenti10 e preparazioni aromatiche quali definite all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d) del medesimo regolamento;

  4. d) possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10) del presente regolamento;

  5. e) possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, secondo l’allegato I, punto 3 del presente regolamento e nel rispetto della normativa specifica degli Stati membri.

3. Fatte salve le disposizioni specifiche di cui all’allegato II, le altre bevande spiritose che non soddisfano i requisiti delle categorie da 1 a 46:

  1. a) possono essere ottenute da qualsiasi materia prima agricola elencata nell’allegato I del trattato e/o da qualsiasi prodotto idoneo all’alimentazione umana;

  2. b) comportano aggiunta di alcole di cui all’allegato I, punto 5 del presente regolamento;

  3. c) possono contenere uno o più aromi quali definiti all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008;

  4. d) possono contenere coloranti quali definiti all’allegato I, punto 10 del presente regolamento;

  5. e) possono essere edulcorate per rispondere alle particolari caratteristiche di un prodotto, in conformità dell’allegato I, punto 3 del presente regolamento.

Art. 6 Normativa degli Stati membri

1. Nell’applicare una politica in materia di qualità per le bevande spiritose prodotte nel proprio territorio e in particolare per le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III o per l’adozione di nuove indicazioni geografiche, gli Stati membri possono stabilire norme più severe di quelle previste nell’allegato II in materia di produzione, designazione, presentazione ed etichettatura, purché compatibili con la normativa comunitaria.

2. Gli Stati membri non vietano e non limitano l’importazione, vendita o consumo di bevande spiritose conformi al presente regolamento.

Capo II. Designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose

Art. 7 Definizioni

Ai fini del presente regolamento i termini «designazione», «presentazione» ed «etichettatura» sono definiti nell’allegato I, punti 14, 15 e 16.

Art. 8 Denominazione di vendita

In conformità dell’articolo 5 della direttiva 2000/13/CE, la denominazione di vendita di una bevanda spiritosa è soggetta alle disposizioni del presente capo.

Art. 9 Norme specifiche per le denominazioni di vendita

1. Le bevande spiritose che soddisfano i requisiti dei prodotti definiti nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura la denominazione di vendita ivi prevista per i rispettivi prodotti.

2. Le bevande spiritose che rispondono alla definizione di cui all’articolo 2 ma che non soddisfano i requisiti per l’inclusione nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II recano nella loro designazione, presentazione ed etichettatura la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo, tale denominazione di vendita non può essere sostituita né modificata.

3. La bevanda spiritosa che risponda alla definizione di più di una categoria di bevanda spiritosa di cui all’allegato II può essere venduta con una o più delle denominazioni elencate nell’allegato II per quelle categorie.

4. Fatti salvi il paragrafo 9 del presente articolo e l’articolo 10, paragrafo 1, le denominazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzate per designare o presentare in alcun modo bevande diverse dalle bevande spiritose le cui denominazioni sono elencate nell’allegato II e registrate nell’allegato III.

5. Le denominazioni di vendita possono essere completate o sostituite da una delle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III conformemente al capo III oppure completate, in conformità delle disposizioni nazionali, da un’altra indicazione geografica, purché ciò non induca in errore i consumatori.

6. Le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III possono essere completate soltanto:

  1. a) da termini già in uso il 20 febbraio 2008 per le indicazioni geografiche stabilite ai sensi dell’articolo 20; o

  2. b) conformemente alla pertinente scheda tecnica prevista all’articolo 17, paragrafo 1.

7. Le bevande alcoliche che non rientrano in una delle definizioni elencate alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II non sono designate, presentate o etichettate associando a una delle denominazioni di vendita previste dal presente regolamento e/o alle indicazioni geografiche registrate nell’allegato III espressioni quali «genere», «tipo», «modo», «stile», «marca», «gusto» o altri termini simili.

8. La denominazione di vendita di una bevanda spiritosa non può essere sostituita da marche, da marchi o da nomi di fantasia.

9. Le denominazioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II possono essere inserite in un elenco di ingredienti per prodotti alimentari purché tale elenco sia in conformità con la direttiva 2000/13/CE.

Art. 10 Norme specifiche per l’uso delle denominazioni di vendita e delle indicazioni geografiche

1. Fatta salva la direttiva 2000/13/CE, è vietato l’uso di uno dei termini elencati nelle categorie da 1 a 46 dell’allegato II o di un’indicazione geografica registrata nell’allegato III in un termine composto, o l’allusione a un siffatto termine o indicazione nella presentazione di un alimento, tranne se l’alcole proviene esclusivamente dalla bevanda spiritosa (dalle bevande spiritose) cui è fatto riferimento.

2. L’uso di un termine composto di cui al paragrafo 1 è altresì vietato qualora una bevanda spiritosa sia stata diluita in modo da ridurre il titolo alcolometrico al di sotto del titolo alcolometrico minimo specificato nella definizione di detta bevanda spiritosa.

3. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento lascia impregiudicata la possibilità di usare i termini «amaro» o «bitter» per prodotti da esso non contemplati.

4. In deroga al paragrafo 1, per tenere conto dei metodi di produzione stabiliti, i termini composti di cui all’allegato II, categoria 32, lettera d), possono essere utilizzati nella presentazione dei liquori prodotti nella Comunità alle condizioni ivi stabilite.

Art. 11 Designazione, presentazione ed etichettatura delle miscele

1. Se ad una bevanda spiritosa elencata tra le categorie da 1 a 14 dell'allegato II è stato aggiunto alcole di cui all’allegato I, punto 5, diluito o non diluito, tale bevanda spiritosa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Essa non può recare in nessuna forma una denominazione riservata, nelle categorie da 1 a 14.

2. Quando una bevanda spiritosa delle categorie da 1 a 46 dell’allegato II è miscelata con:

  1. a) una o più bevande spiritose; e/o

  2. b) uno o più distillati di origine agricola

essa reca la denominazione di vendita «bevanda spiritosa». Tale denominazione di vendita è riportata sull’etichetta in maniera ben visibile e chiaramente leggibile e non può essere sostituita né modificata.

3. Il paragrafo 2 non si applica alla designazione, alla presentazione o all’etichettatura delle miscele di cui al medesimo paragrafo se rispondenti a una delle definizioni di cui alle categorie da 1 a 46 dell’allegato II.

4. Fermo restando il disposto della direttiva 2000/13/CE, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura delle bevande spiritose ottenute dalle miscele di cui al paragrafo 2 del presente articolo è ammesso l’uso di uno o più dei termini elencati nell’allegato II solo se tali termini non fanno parte della denominazione di vendita, ma sono esclusivamente elencati nello stesso campo visivo dell’elenco di tutti gli ingredienti alcolici contenuti nella miscela, sotto la dicitura «bevanda spiritosa miscelata». Per la dicitura «bevanda spiritosa miscelata» si utilizzano caratteri uniformi, dello stesso tipo e dello stesso colore dei caratteri della denominazione di vendita. Le dimensioni dei caratteri non possono superare la metà di quelle dei caratteri della denominazione di vendita.

5. Nell’etichettatura e nella presentazione delle miscele di cui al paragrafo 2 alle quali si applica il requisito di elencare gli ingredienti alcolici ai sensi del paragrafo 4, la proporzione di ciascun ingrediente alcolico è espressa in percentuale secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale proporzione è pari alla percentuale in volume di alcole puro rappresentata da ciascun ingrediente nel volume totale di alcole puro della miscela.

Art. 12 Disposizioni specifiche relative alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose

1. Se la designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa reca l’indicazione della materia prima impiegata per produrre l’alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo utilizzato è menzionato secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.

2. La designazione, la presentazione o l’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere completata dal termine «assemblaggio» o «assemblato» solo se la bevanda spiritosa è stata sottoposta ad assemblaggio, come definito dall’allegato I, punto 7.

3. Salvo deroga adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 25, paragrafo 3, nella designazione, nella presentazione o nell’etichettatura di una bevanda spiritosa può essere precisato un periodo di invecchiamento o un’età soltanto se si riferisce al più giovane dei componenti alcolici e purché la bevanda spiritosa sia stata invecchiata sotto controllo fiscale o sotto un controllo che offra garanzie equivalenti.

Art. 13 Divieto di utilizzare capsule o involucri a base di piombo

Le bevande spiritose non possono essere detenute per la vendita o immesse in commercio in recipienti con dispositivi di chiusura rivestiti di capsule o involucri a base di piombo.

Art. 14 Lingua utilizzata nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose

1. Le indicazioni previste dal presente regolamento sono riportate in una o più lingue ufficiali dell’Unione europea in modo che il consumatore finale possa capirle facilmente, tranne nel caso in cui il consumatore sia informato con altri mezzi.

2. I termini in corsivo dell’allegato II e le indicazioni geografiche registrate nell’allegato III non sono tradotti sull’etichetta né nella presentazione della bevanda spiritosa.

3. Per le bevande spiritose originarie di paesi terzi è ammesso l’uso di una lingua ufficiale del paese terzo in cui è stata prodotta la bevanda spiritosa, a condizione che le indicazioni previste dal presente regolamento figurino anche in una lingua ufficiale dell’Unione europea, affinché il consumatore finale possa capirle facilmente.

4. Fermo restando il disposto del paragrafo 2, per le bevande spiritose prodotte nella Comunità destinate all’esportazione le indicazioni previste dal presente regolamento possono figurare anche in una lingua diversa dalle lingue ufficiali dell’Unione europea.