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Sez. 1, Sentenza n. 7113 del 25/05/2001 (Rv. 546984 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO | Questioni oggetto di specifici motivi di gravame - Rilevanza - Questioni rilevabili d'ufficio costituenti l'antecedente logico delle stesse - Inclusione - Fattispecie in tema di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546984-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - EFFETTO DEVOLUTIVO

L'art. 342 cod. proc. civ. prevede la devoluzione al giudice di secondo grado delle sole questioni che siano state fatte oggetto di specifici motivi di gravame, oltre di quelle rilevabili d'ufficio che delle stesse costituiscono l'antecedente logico e in ordine alle quali non sia intervenuta pronuncia in prime cure, posto che alla stregua di detti motivi si determina l'ambito del giudizio d'appello, con conseguente cristallizzazione del "thema decidendum" su cui il giudice di questo è chiamato, ed è tenuto, a pronunciare (sulla base di tale principio, che non trova deroghe nella materia fallimentare, la S.C. ha escluso che, impugnata la sentenza di rigetto dell'opposizione a dichiarazione di fallimento per irritualità della convocazione del debitore e insussistenza dello stato d'insolvenza, il giudice d'appello possa rilevare d'ufficio la questione relativa al decorso del termine di cui all'art. 10 legge fall.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)