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Sez. 3, Sentenza n. 5354 del 02/10/1980 (Rv. 409232 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI - FUNZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
Stato
decisa il 1980-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409232-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI - FUNZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*

I fatti da provare per testimoni - sebbene non debbano essere specificati in tutti i dettagli, potendo questi essere precisati all'atto dell'espletamento della prova - debbono, tuttavia, essere integrati da quelle circostanze obiettive e subiettive indispensabili, caso per caso, a consentire la predisposizione, da parte dello avversario e prima dell'inizio dell'istruttoria, di idonei mezzi di prova contraria. L'accertamento dell'esistenza di tali caratteristiche e la connessa valutazione circa la concludenza e l'ammissibilita dei capitoli di prova spettano ai giudici del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)