Sez. 3, Sentenza n. 5354 del 02/10/1980 (Rv. 409232 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI - FUNZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - REQUISITI - FUNZIONE - ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE - COMPITO DEL GIUDICE DEL MERITO.*
I fatti da provare per testimoni - sebbene non debbano essere specificati in tutti i dettagli, potendo questi essere precisati all'atto dell'espletamento della prova - debbono, tuttavia, essere integrati da quelle circostanze obiettive e subiettive indispensabili, caso per caso, a consentire la predisposizione, da parte dello avversario e prima dell'inizio dell'istruttoria, di idonei mezzi di prova contraria. L'accertamento dell'esistenza di tali caratteristiche e la connessa valutazione circa la concludenza e l'ammissibilita dei capitoli di prova spettano ai giudici del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)