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Sez. 3, Sentenza n. 20348 del 28/09/2010 (Rv. 614714 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Pagamento degli oneri condominiali - Domanda relativa del locatore - Contestazione del credito o dell'ammontare da parte del conduttore - Onere probatorio del locatore - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614714-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per il mancato pagamento di oneri condominiali, contesti che il locatore abbia effettivamente sopportato le spese di cui chiede il rimborso o ne abbia effettuato una corretta ripartizione, incombe al locatore stesso, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., dare la prova dei fatti costitutivi del proprio diritto, i quali non si esauriscono nell'aver indirizzato la richiesta prevista dall'art. 9 della legge n. 392 del 1978, necessaria per la costituzione in mora del conduttore e per la decorrenza del bimestre ai fini della risoluzione, ma comprendono anche l'esistenza, l'ammontare e i criteri di ripartizione del rimborso richiesto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)