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Sez. 2, Sentenza n. 5269 del 05/08/1983 (Rv. 430158 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PERSONALMENTE AL RAPPRESENTANTE AL DI FUORI DELLA SEDE LEGALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430158-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - NOTIFICAZIONE ESEGUITA PERSONALMENTE AL RAPPRESENTANTE AL DI FUORI DELLA SEDE LEGALE - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di notificazione alle persone giuridiche, trovando applicazione, per espresso richiamo dell'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ., le regole dettate dagli artt. 138, 139 e 141 stesso codice, è valida la notificazione eseguita personalmente al rappresentante della società anche al di fuori della Sede legale, una volta accertato che la società ha trasferito la propria Sede in luogo ignoto.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)