Sez. 2 - , Ordinanza n. 17481 del 04/07/2018 (Rv. 649451 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE | Autorizzazione ad accettare legati da parte dell’Opera nazionale per la protezione della maternità e dell’infanzia - Necessità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL'EREDITÀ (PURA E SEMPLICE) - CON BENEFICIO DI INVENTARIO - CASI OBBLIGATORI - EREDITÀ DEVOLUTE A PERSONE GIURIDICHE
Per l'accettazione dei legati da parte dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.), non è necessaria la preventiva autorizzazione governativa prevista dal previgente art. 1, comma 4, del r.d. n. 2316 del 1934, abrogato dall'art. 13, comma 1, della l. n. 127 del 1997, e ciò anche quando la relativa disposizione testamentaria sia precedente a tale abrogazione, poiché l'art. 1 della l. n. 192 del 2000, di modifica del citato art. 13, ha esteso la rimozione della summenzionata preventiva autorizzazione alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore all'entrata in vigore della l. n. 127 del 1997, salvi i casi di rapporti già definiti mediante intervenuta autorizzazione prima di detta data.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Civ. art. 17, Legge 21/06/1896 num. 218 CORTE COST., Regio Decr. 24/12/1934 num. 2316 art. 1 com. 4, Legge 15/05/1997 num. 127 art. 13 com. 1, Legge 22/06/2000 num. 192 art. 1, Cod. Civ. art. 600 CORTE COST., Cod. Civ. art. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)