Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Testo in vigore al
Art. 20
1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
2. Il provvedimento di cancellazione e' annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale.
Art. 21
1. La competenza per i provvedimenti relativi alla liquidazione spetta al tribunale del capoluogo della provincia in cui e' registrata la persona giuridica.
Art. 22
1. Il registro delle persone giuridiche e' istituito presso la cancelleria del tribunale di ogni capoluogo di provincia ed e' tenuto sotto la diretta sorveglianza del presidente del tribunale.
Art. 23
1. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica.
2. Nella prima parte del registro sono iscritte le persone giuridiche con la sola indicazione della loro denominazione.
3. L'iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine, ed e' accompagnata dall'indicazione della data, del nome del richiedente, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa persona giuridica e del volume in cui sono contenuti lo statuto e l'atto costitutivo. Alla fine della parte generale il registro e' munito di una rubrica alfabetica contenente il nome della persona giuridica, il numero della pagina in cui la stessa e' iscritta e il riferimento alla parte analitica del registro.
4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni persona giuridica, sono iscritti tutti gli elementi e i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 33 del primo comma dell'art. 34 del codice.
5. Ogni iscrizione e' contrassegnata da un numero d'ordine e deve contenere l'indicazione della data, del nome del richiedente, del volume in cui sono raccolti l'atto costitutivo e lo statuto e di quello dove sono raccolte le copie delle deliberazioni e dei provvedimenti iscritti nel registro.
6. Ad ogni persona giuridica e' riservato nella seconda parte del registro un intero foglio costituito da due pagine contrapposte. Le iscrizioni successive si fanno nello stesso foglio. Quando il foglio riservato per una persona giuridica e' esaurito, le iscrizioni sono fatte in un foglio successivo. La continuazione deve risultare chiaramente dalla pagina esaurita.
Art. 24
1. Le iscrizioni si eseguono nel registro tenuto nel capoluogo della provincia, nella quale e' la sede della persona giuridica.
2. Al richiedente deve essere rilasciata ricevuta in carta libera della richiesta d'iscrizione.
Art. 25
1. Per ottenere l'iscrizione della persona giuridica, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera del decreto di riconoscimento, del'atto costitutivo e dello statuto.
2. Quando il riconoscimento e' avvenuto per decreto reale, e' sufficiente l'esibizione del numero della Gazzetta Ufficiale nel quale il decreto e' stato pubblicato.
3. L'atto costitutivo e lo statuto rimangono depositati nella cancelleria e sono ordinati in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 26
1. Per ottenere l'iscrizione dei fatti indicati nell'art. 34 del codice, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento da iscrivere.
2. Tali copie restano depositate in cancelleria e sono ordinate in volumi muniti di rubrica alfabetica.
Art. 27
1. L'obbligo di richiedere le iscrizioni nel registro delle persone giuridiche deve essere adempiuto dagli amministratori e dai liquidatori nel termine di giorni quindici.
2. Per le iscrizioni previste nell'art. 33 del codice, il termine decorre dalla data di pubblicazione del decreto reale di riconoscimento nella Gazzetta Ufficiale e, se il riconoscimento e' concesso con decreto del prefetto, dalla data di comunicazione del provvedimento prefettizio.
3. Per gli amministratori, che al momento della pubblicazione o della comunicazione del decreto di riconoscimento non erano in carica, il termine decorre dal momento in cui essi hanno accettato la nomina.
4. Per le iscrizioni previste nell'art. 34 del codice, il termine decorre, se trattasi di provvedimenti dell'autorita', dalla data della loro comunicazione, se di deliberazioni dell'ente o dei suoi organi dalla data delle medesime. Quando la deliberazione e' soggetta ad approvazione dell'autorita' governativa a norma dell'art. 16 del codice, il termine decorre dalla data in cui l'approvazione e' comunicata.
Art. 28
1. La registrazione della persona giuridica prevista nell'art. 33 del codice puo' essere richiesta da coloro che hanno fatto istanza per il riconoscimento.
2. La registrazione di ufficio prevista nel terzo comma dell'art. 33 del codice puo' essere disposta dal pubblico ministero presso il tribunale dove e' tenuto il registro.
Art. 29
1. Il registro e i documenti relativi possono essere esaminati da chiunque ne fa richiesta.
2. La cancelleria deve rilasciare gli estratti e i certificati che sono richiesti.
Art. 30
1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal presidente del tribunale o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da iscriversi nella prima pagina del registro.
2. Nell'ultima pagina del registro il presidente o il giudice delegato indica il numero dei fogli di cui e composto il registro.
Art. 31
1. Il trasferimento della residenza si prova con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s'intende fissare la dimora abituale. Nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona deve risultare il luogo in cui e' fissata la nuova residenza.
Art. 32
1. Il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale.
Art. 33
1. Nel caso previsto dall'articolo 183 del codice, il tribunale, in camera di consiglio, provvede con decreto, su istanza dell'altro coniuge, e sentito il pubblico ministero.
Art. 34
1. Sulla domanda del figlio naturale per ottenere il mantenimento, l'istruzione e l'educazione di cui all'articolo 279, primo comma, del codice provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 34-bis
1. Il notaio rogante deve, nel termine di trenta giorni dalla data del matrimonio o dalla data dell'atto pubblico di modifica delle convenzioni, ovvero di quella dell'omologazione del caso previsto dal secondo comma dell'articolo 163 del codice, richiedere l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della convenzione matrimoniale dell'atto di modifica della stessa.
2. Nello stesso termine deve richiedere l'annotazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 163 del codice.
Art. 35
1. Il riconoscimento di cui al secondo comma dell'articolo 251 del codice e' autorizzato dal tribunale per i minorenni se il figlio da riconoscere e' minore.
2. Sulla domanda di legittimazione, di adozione e di revoca della adozione di minore di eta' provvede il tribunale per i minorenni.
Art. 36
1. La rinunzia alla cittadinanza di cui all'articolo 143-ter del codice deve essere fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile del luogo dove la rinunziante risiede, ed e' trascritta nei registri di cittadinanza.
2. Qualora la rinunziante risieda all'estero, la rinunzia deve essere fatta dinanzi all'agente diplomatico o consolare del luogo di residenza. L'agente la trascrive in apposito registro e ne rimette immediatamente copia al Ministero dell'interno che ne cura, a mezzo dell'autorita' competente, la trascrizione nei registri di cittadinanza.
Art. 37
1. L'iscrizione nel registro previsto nell'articolo 314 del codice si esegue senza spese.
2. L'iscrizione della sentenza che revoca la adozione deve essere altresi' annotata in margine all'iscrizione del decreto di adozione.
Art. 38
1. Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, 194, secondo comma, 250, 252, 262, 264, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, nonche' nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile.
2. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria.
3. In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.
4. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.
Art. 39
1. L'omologazione prevista negli articoli 406 e 412 del codice e' di competenza del tribunale per i minorenni.