Sez. 2, Sentenza n. 1219 del 17/04/1969 (Rv. 339829 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE RELATIVE A SERVITU - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL TRIBUTO ERARIALE - CONDIZIONI - RIDUZIONI APPORTATE DAGLI UFFICI FINANZIARI - VALUTAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - CAUSE RELATIVE A SERVITU - DETERMINAZIONE DEL VALORE - RIFERIMENTO AL TRIBUTO ERARIALE - CONDIZIONI - RIDUZIONI APPORTATE DAGLI UFFICI FINANZIARI - VALUTAZIONE - NECESSITA - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione del valore delle cause relative a servitu, il criterio dettato dall'art. 15, comma terzo, cod.proc.civ., deve essere seguito ogni qualvolta un immobile sia iscritto in catasto con imposizione di un tributo diretto verso lo stato, tenendosi conto delle riduzioni formalmente apportate dagli uffici finanziari, anche se di carattere temporaneo, e cio fino a quando l'entita del tributo, che effettivamente si corrisponde, non sia modificata dagli stessi uffici impositori. (V. 1599-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)