Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 127 del 1972
Massime (1)
Massima n. 6216
- Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
- Regione veneto
- Organi regionali
- Legge regionale 13 ottobre 1971: trattamento economico di missione
- Rinuncia del presidente del consiglio dei ministri al ricorso
- Accettazione della controparte
- Estinzione del giudizio.
Leggi la massima
Va dichiarato estinto per rinuncia il giudizio principale di legittimità costituzionale di un disegno di legge regionale, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, quando sia intervenuta rinuncia al ricorso e la rinuncia sia stata accettata dalla Giunta regionale resistente.
Norme impugnate
- legge regionale Veneto 13 ottobre 1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale 6 luglio 1971, n. 2, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri regionali", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 29 ottobre 1971, depositato in cancelleria l'8 novembre successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Veneto;
udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1972 il Giudice relatore Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal Consiglio regionale del Veneto il 13 ottobre 1971, recante "Trattamento economico di missione per i Presidenti del Consiglio e della Giunta regionale, per i membri della Giunta, nonché per i Consiglieri regionali";
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la dichiarazione d'illegittimità costituzionale del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, nonché degli artt. 117 e 123 della Carta in relazione agli artt. 18 e 34 dello Statuto regionale, all'art. 67 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, alla legge 15 aprile 1961, n. 291, ed all'art. 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212;
che al detto ricorso resisteva la Regione del Veneto, a mezzo del Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Leopoldo Mazzarolli e Guido Viola con deduzioni del 29 novembre 1971;
che, con atto del 10 marzo 1972, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso e la rinuncia è stata accettata dalla Giunta regionale con deliberazione del 24 maggio 1972.
punto 2
Considerato che, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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