Sez. 1, Ordinanza n. 2536 del 27/11/1967 Cc. (dep. 08/02/1968) Rv. 106725 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DI DETENUTO - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA SOCIALE - CRITERI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - APPLICABILITA NEI CONFRONTI DI DETENUTO - VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA SOCIALE - CRITERI.*
La misura di prevenzione e applicabile anche nei confronti di chi si trovi in istato di detenzione per carcerazione preventiva o in espiazione di pena ma, in quest'ultima ipotesi, il giudizio sulla pericolosita deve tener conto della pena in corso di espiazione e valutarne i possibili effetti sulla personalita dell'agente. Pertanto, se la pena ancora da espiare non sia ne estremamente breve, ne perpetua o molto lunga, il giudice dovra mettere in relazione la specie e la gravita delle manifestazioni di pericolosita sociale, rilevate dal soggetto, con quelle della pena da espiare nonche con le caratteristiche dell'ambiente in cui il soggetto deve tornare a vivere.*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)