Sez. 3, Sentenza n. 11258 del 23/10/1991 (Rv. 474380 - 01)
Impugnazioni civili - Appello - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli | Contro la medesima sentenza - Omissione del relativo formale provvedimento - Irrilevanza - Limiti.
Impugnazioni civili - Appello - Poteri dell'istruttore - Riunione degli appelli
L'inosservanza del giudice d'appello all'obbligo di riunire in unico procedimento tutti i gravami separatamente proposti contro la medesima sentenza non spiega effetti quando, nonostante la mancanza di un formale provvedimento di riunione, dette impugnazioni abbiano sostanzialmente avuto uno svolgimento unitario, in quanto chiamate alle stesse udienze, nonché contestualmente discusse e decise dallo stesso collegio con il medesimo relatore, sicché si resti nell'ambito della mera redazione separata di due pronunce per una decisione di tipo unitario (salva poi la facoltà di riunione dei ricorsi che siano proposti contro tali pronunce).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)