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Sez. 4, Sentenza n. 7161 del 20/04/1989 Ud. (dep. 13/05/1989) Rv. 181338 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - REPENTINO ATTRAVERSAMENTO DI PEDONE - INVESTIMENTO MORTALE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1989-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/181338-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - REPENTINO ATTRAVERSAMENTO DI PEDONE - INVESTIMENTO MORTALE - RAPPORTO DI CAUSALITÀ PSICOLOGICA - RAVVISABILITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

In tema di circolazione stradale, l'investimento di un pedone, che attraversi la Sede stradale repentinamente e di corsa, fuori delle apposite zone zebrate, a breve distanza da sopraggiungente autoveicolo, non può essere addebitato al conducente di questo ultimo, con il quale venga ad urto, sotto il profilo della responsabilità penale, per carenza del rapporto di causalità psicologica, sempreché alcun rimprovero, per condotta imprudente, imperita, negligente, violatrice di specifiche norme riguardanti la circolazione veicolare, possa essere mosso al conducente medesimo. (Conf mass n 155363; (Conf mass n 146879; (Conf mass n 143568; (Conf mass n 130939).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)