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Sez. L, Sentenza n. 6392 del 25/11/1982 (Rv. 424016 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RISCATTI CONTRIBUTIVI - LAVORATORI DIPENDENTI DA ENTI MORALI ESONERATI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, POI TRASFERITOSI AD ALTRI IMPIEGHI ASSICURATIVAMENTE COPERTI DALL'INPS - RISERVA MATEMATICA DA VERSARSI DA PARTE DEI FONDI PREVIDENZIALI DI DETTI ENTI MORALI - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424016-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - RISCATTI CONTRIBUTIVI - LAVORATORI DIPENDENTI DA ENTI MORALI ESONERATI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA, POI TRASFERITOSI AD ALTRI IMPIEGHI ASSICURATIVAMENTE COPERTI DALL'INPS - RISERVA MATEMATICA DA VERSARSI DA PARTE DEI FONDI PREVIDENZIALI DI DETTI ENTI MORALI - COMPUTO.*

Per i lavoratori dipendenti da enti morali esonerati dalla Assicurazione obbligatoria, che passino ad altri impieghi assicurativamente coperti dall'i.N.P.S., la riserva matematica che i fondi previdenziali di tali enti sono tenuti a versare all'istituto stesso, ai sensi dell'art. 15 quarto comma lettera d) della legge 20 febbraio 1958 n. 55, si calcola sulla quota di pensione adeguata che sarebbe derivata all'iscritto qualora, per il periodo di iscrizione a uno di detti fondi, fosse stato obbligatoriamente assicurato per l'Invalidità, vecchiaia e superstiti, seguendosi all'uopo il sistema di liquidazione della pensione (nella specie, quello della pensione retributiva) legislativamente in vigore al momento della operazione, con la conseguenza che, ove vi siano periodi pregressi, anch'essi coperti dall'Assicurazione generale obbligatoria, la menzionata quota deve essere pari alla differenza fra l'importo che si raggiunge sommando tali periodi a quelli di iscrizione presso il fondo e l'importo corrispondente ai primi, ugualmente calcolato secondo il suddetto sistema, ma con riferimento, trattandosi di pensione retributiva, alla retribuzione percepita dal prestatore di lavoro al momento del passaggio dall'Assicurazione generale obbligatoria all'iscrizione presso il fondo, senza che per effetto di tale regime risultino violati i principi costituzionali in tema di imposizione fiscale e di previdenza.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Costituzione art. 53, Legge 20/02/1958 num. 55 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)