Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
Testo in vigore al
Art. 42 Imposta principale, suppletiva e complementare
1. E' principale l'imposta applicata al momento della registrazione; e' suppletiva l'imposta applicata successivamente, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; e' complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione e' riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel titolo quinto.
Titolo IV. Determinazione della base imponibile
Art. 43 Base imponibile
1. La base imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, e' costituita:
a) per i contratti a titolo oneroso traslativi o costitutivi di diritti reali dal valore del bene o del diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione, alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi o costitutivi;
b) per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40, dal valore del bene che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta;
c) per i contratti che importano l'assunzione di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare, dal valore del bene ceduto o della prestazione che da' luogo all'applicazione della maggiore imposta, salvo il disposto del comma 2 dell'art. 40;
d) per le cessioni di contratto, dal corrispettivo pattuito per la cessione e dal valore delle prestazioni ancora da eseguire;
e) per gli atti portanti assunzione di una obbligazione che non costituisce corrispettivo di altra prestazione o portanti estinzione di una precedente obbligazione, dall'ammontare dell'obbligazione assunta o estinta e, se questa ha per oggetto un bene diverso dal denaro, da) valore del bene alla data dell'atto;
f) per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, dalla somma garantita; se la garanzia e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli, se inferiore alla somma garantita;
g) per i contratti di associazione in partecipazione, dal valore dei beni apportati dall'associato;
h) per i contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in denaro pattuiti per l'intera durata del contratto.
i) per i contratti relativi ad operazioni soggette e ad operazioni non soggette all'imposta sul valore aggiunto, dal valore delle cessioni e delle prestazioni non soggette a tale imposta.
2. I debiti o gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile.
3. I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o in valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della stipulazione dell'atto, sempreche' le parti non abbiano stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorita' giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso e produttivi degli stessi effetti.
Art. 44 Espropriazione forzata e trasferimenti coattivi
1. Per la vendita di beni mobili e immobili fatta in sede di espropriazione forzata ovvero all'asta pubblica e per i contratti stipulati o aggiudicati in seguito a pubblico incanto la base imponibile e' costituita dal prezzo di aggiudicazione, diminuito, nell'ipotesi prevista dall'art. 587 del codice di procedura civile, della parte gia' assoggettata all'imposta.
2. Per l'espropriazione per pubblica utilita' e per ogni altro atto della pubblica autorita' traslativo o costitutivo della proprieta' di beni mobili o immobili o di aziende e di diritti reali sugli stessi la base imponibile e' costituita dall'ammontare definitivo dell'indennizzo. In caso di trasferimento volontario all'espropriante nell'ambito della procedura espropriativa la base imponibile e' costituita dal prezzo.
Art. 45 Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
1. Per gli atti concernenti le concessioni di cui all'art. 5 della parte prima della tariffa, nonche' per gli atti portanti trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari da o ad amministrazioni dello Stato, compresi gli organi dotati di personalita' giuridica, con valore determinato dall'ufficio tecnico erariale in base a disposizioni di legge, la base imponibile e' costituita, rispettivamente dall'ammontare del canone ovvero da quello del corrispettivo pattuito.
Art. 46 Rendite e pensioni
1. Per la costituzione di rendite la base imponibile e'
costituita dalla somma pagata o dal valore dei beni ceduti dal beneficiario ovvero, se maggiore, dal valore della rendita; per la costituzione di pensioni la base imponibile e' costituita dal valore della pensione.
2. Il valore della rendita o pensione e' costituito:
a) dal decuplo dell'annualita' se si tratta di rendita
perpetua o a tempo indeterminato;b) dal valore attuale dell'annualita', calcolato al saggio
legale di interesse, ma in nessun caso superiore al decuplo dell'annualita', se si tratta di rendita o pensione a tempo determinato;c) dall'ammontare che si ottiene moltiplicando l'annualita' per
il coefficiente indicato nel prospetto allegato al presente testo unico, applicabile in relazione all'eta' della persona alla cui
morte deve cessare, se si tratta di rendita o pensione vitalizia.
3. Il valore della rendita o pensione costituita congiuntamente a
favore di piu' persone, che debba cessare con la morte di una qualsiasi di esse, e' determinato a norma della lettera c) del
comma 2 tenendo conto dell'eta' del meno giovane dei beneficiari.
Se la rendita o pensione e' costituita congiuntamente a favore di piu' persone con diritto di accrescimento tra loro, il valore e' determinato tenendo conto dell'eta' del piu' giovane dei beneficiari.
4. La rendita o pensione a tempo determinato, con clausola di
cessazione per effetto della morte del beneficiario prima della scadenza, e' valutata nei modi previsti dalla lettera b) del comma 2, ma il suo valore non puo' superare quello determinato nei modi previsti dalla successiva lettera c) con riferimento alla durata massima della rendita o pensione.
Art. 47 Enfiteusi
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile e' costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta.
2. Per l'affrancazione la base imponibile e' costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta.
3. Il valore del diritto del concedente e' pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta e' pari alla differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione.
Art. 48 Valore della nuda proprieta', dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
1. Per il trasferimento della proprieta' gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile e' costituita dalla differenza fra il valore della piena proprieta' e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione e determinato a norma dell'art. 46, assumendo come annualita' l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale di interesse.
Art. 49 Crediti
1. Per i crediti la base imponibile e' costituita dal loro importo, senza tener conto degli interessi non ancora maturati. Per i crediti infruttiferi che scadono almeno dopo un anno dalla data dell'atto con il quale sono stati costituiti o ceduti, la base imponibile e' costituita dal loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse.
Art. 50 Atti ed operazioni concernenti societa', enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
1. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale di
societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, la base imponibile e' costituita dal valore nominale delle azioni o delle quote sociali sottoscritte e dall'eventuale sopraprezzo, dedotte le spese e gli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento. Le spese e gli oneri sono calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare complessivo del valore nominale e del sopraprezzo fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte dell'ammontare stesso che eccede lire 200 milioni, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo.
2. Per gli atti costitutivi e per gli aumenti di capitale o di
patrimonio di societa' diverse da quelle indicate al comma 1 ovvero di enti, diversi dalle societa', compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni con o senza personalita' giuridica aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole, la base imponibile e' costituita dall'ammontare degli apporti o dal valore degli stessi, al netto delle obbligazioni o degli oneri accollati alla societa' o ente e delle spese e degli oneri inerenti alla costituzione o all'esecuzione dell'aumento calcolati forfetariamente nella misura del due per cento dell'ammontare o del valore dichiarato fino a lire 200 milioni e dell'uno per cento per la parte eccedente, e in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo. La disposizione si applica anche quando un ente gia' esistente assume come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole.
3. Se sono conferiti immobili, diritti reali immobiliari o
aziende, la base imponibile, per la parte relativa a tali conferimenti, e' costituita dal valore dei beni, diritti o aziende conferiti al netto delle passivita' e oneri. Sono considerati aziende anche i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa. Se il conferimento di azienda o complesso aziendale e' fatto ad una societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, comprese le cooperative, il valore e' quello risultante dalla relazione di stima di cui all'art. 2343 del codice civile.
4. Per le fusioni di societa' di ogni tipo la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalle situazioni patrimoniali di cui articolo 2501-ter del codice civile, dei capitali e delle riserve delle societa' fuse o, se la fusione e' eseguita mediante incorporazione, di quelle incorporate. Per le scissioni di societa' di ogni tipo, la base imponibile e' costituita dall'ammontare, risultante dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2504-novies del codice civile, del patrimonio netto della societa' scissa, o della parte di esso, trasferito alle societa' beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti.
5. Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e h) dell'art.
4 la base imponibile e' costituita dal valore del patrimonio netto appartenente ai soggetti ivi indicati al momento della istituzione o del trasferimento della sede legale o amministrativa o dell'oggetto principale dell'attivita' nel territorio dello Stato.
Nei casi di cui alle lettere f) e g) dello stesso articolo la base imponibile e' costituita dall'ammontare dei capitali messi a disposizione della sede secondaria.
Art. 51 Valore dei beni e dei diritti
1. Ai fini dei precedenti articoli si assume come valore dei beni o dei diritti, salvo il disposto dei commi successivi, quello dichiarato dalle parti nell'atto e, in mancanza o se superiore, il corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto.
2. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per quelli che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse, si intende per valore il valore venale in comune commercio.
3. Per gli atti che hanno per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari l'ufficio del registro, ai fini dell'eventuale rettifica, controlla il valore di cui al comma 1 avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo e alle, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell'atto o a quella in cui se ne produce l'effetto traslativo o costitutivo, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche e condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa localita' per gli investimenti immobiliari, nonche' ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni.
4. Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 e' controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa, al netto delle passivita' risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa.L'ufficio puo' tenere conto anche degli accertamenti compiuti ai fini di altre imposte e puo' procedere ad accessi, ispezioni e verifiche secondo le disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 52 Rettifica del valore degli immobili e delle aziende
1. L'ufficio, se ritiene che i beni o i diritti di cui ai commi 3
e 4 dell'art. 51 hanno un valore venale superiore al valore
dichiarato o al corrispettivo pattuito, provvede alla rettifica mediante apposito avviso di accertamento del maggior valore.
2. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale e deve
contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o
diritti in esso descritti e degli elementi di cui all'art. 51 in base ai quali e' stato determinato.
3. L'avviso e' notificato nei modi stabiliti per le notificazioni
in materia di imposte sui redditi dagli ufficiali giudiziari, da
messi speciali autorizzati dagli uffici del registro o da messi comunali o di conciliazione.
4. Non sono sottoposti a rettifica il valore o il corrispettivo degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita,
dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte
il reddito dominicale risultante in catasto e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i
coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, ne' i valori o corrispettivi della nuda proprieta' e dei diritti reali di godimento sugli immobili stessi dichiarati in misura non inferiore
a quella determinata su tale base a norma degli articoli 47 e 48.
Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei
coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per
gli atti pubblici formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli
articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 597, nonche' per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data. La
disposizione del presente comma non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.5
5. I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere
modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale. Le modifiche hanno effetto per gli atti pubblici
formati, per le scritture private autenticate e gli atti giudiziari
pubblicati o emanati dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto nonche' per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.
Art. 53 Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
1. Se l'atto non contiene la dichiarazione di valore ne'
l'indicazione del corrispettivo, l'ufficio determina la base imponibile, salva l'applicazione dell'art. 52 nelle ipotesi previste nei commi 3 e 4 dell'art. 51.
2. Se l'atto non contiene l'indicazione della sua data, si assume
come tale quella in cui e' eseguita la registrazione, salva l'applicazione della sanzione stabilita' nell'art. 74.
Titolo V. Riscossione dell'imposta
Art. 54 Riscossione dell'imposta in sede di registrazione
1. All'atto della richiesta di registrazione il richiedente deve pagare l'imposta liquidata a norma del comma 1 dell'art. 16, ovvero, se la liquidazione e' differita a norma del comma 2 dello stesso articolo, depositare la somma che l'ufficio ritiene corrispondente all'imposta dovuta. Della somma depositata viene rilasciata ricevuta.
2. I funzionari indicati alla lettera c) dell'art. 10 sono tenuti al pagamento o al deposito di cui al comma 1 limitatamente ai decreti di trasferimento emanati nei procedimenti esecutivi e agli atti da essi ricevuti.
3. Per gli altri atti degli organi giurisdizionali il pagamento dell'imposta deve essere effettuato, entro il termine di cui al comma 5, dalle parti in causa o dai soggetti nel cui interesse e' richiesta la registrazione.
4. In mancanza del pagamento o del deposito l'ufficio procede, a norma dell'art. 15, lettere a) e b), alla registrazione d'ufficio.
5. Quando la registrazione deve essere eseguita d'ufficio a norma dell'art. 15, l'ufficio del registro notifica apposito avviso di liquidazione al soggetto o ad uno dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, con invito ad effettuare entro il termine di sessanta giorni il pagamento dell'imposta e, se dallo stesso dovuta, della pena pecuniaria irrogata per omessa richiesta di registrazione.
Nell'avviso devono essere indicati gli estremi dell'atto da registrare o il fatto da denunciare e la somma da pagare.
Art. 55 Riscossione dell'imposta successivamente alla registrazione
1. Il pagamento dell'imposta complementare, dovuta in base all'accertamento definitivo del valore imponibile o alla presentazione di una delle denunce previste dall'art. 19, deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
2. Il pagamento delle imposte suppletive deve essere eseguito entro sessanta giorni da quello in cui e' avvenuta la notifica della relativa liquidazione.
3. Il pagamento delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie eseguito successivamente alla registrazione deve risultare da apposita quietanza indicante gli estremi di registrazione dell'atto e le generalita' del soggetto che ha eseguito il pagamento.
4. Per gli interessi di mora si applicano le disposizioni delle leggi 26 gennaio 1961, n. 29, 28 marzo 1962, n. 147, e 18 aprile 1978, n. 130.
Art. 56 Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso l'ufficio, se il contribuente ha proposto ricorso, procede alla riscossione dell'imposta corrispondente ad un terzo del valore accertato, di quella corrispondente ai due terzi del valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e dell'intera imposta dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme gia' riscosse; l'intendente di finanza, ove ricorrano gravi motivi, puo' sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione di primo grado.
Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della commissione tributaria e' inferiore a quella gia' riscossa il contribuente ha diritto al rimborso della differenza entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, che deve essere eseguita anche su richiesta del contribuente;b) di imposte suppletive, che sono riscosse per intero dopo la decisione della commissione tributaria centrale o della corte d'appello o dell'ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
3. Le pene pecuniarie e le soprattasse sono riscosse dopo che la decisione della controversia e' divenuta definitiva.
4. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse, delle pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
Art. 57 Soggetti obbligati al pagamento
1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile.
2. La responsabilita' dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive.
3. Le parti interessate al verificarsi della condizione sospensiva apposta ad un atto sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta dovuta quando si verifica la condizione o l'atto produce i suoi effetti prima dell'avverarsi di essa.
4. L'imposta complementare dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una delle parti contraenti e' a carico esclusivamente di questa.
5. Per gli atti soggetti a registrazione in caso d'uso e per quelli presentati volontariamente alla registrazione, obbligato al pagamento dell'imposta e' esclusivamente chi ha richiesto la registrazione.
6. Se un atto, alla cui formazione hanno partecipato piu' parti, contiene piu' disposizioni non necessariamente connesse e non derivanti per la loro intrinseca natura le une dalle altre, l'obbligo di ciascuna delle parti al pagamento delle imposte complementari e suppletive e' limitato a quelle dovute per le convenzioni alle quali essa ha partecipato.
7. Nei contratti in cui e' parte lo Stato, obbligata al pagamento dell'imposta e' unicamente l'altra parte contraente, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sempreche' non si tratti di imposta dovuta per atti presentati volontariamente per la registrazione dalle amministrazioni dello Stato.
8. Negli atti di espropriazione per pubblica utilita' o di trasferimento coattivo della proprieta' o di diritti reali di godimento l'imposta e' dovuta solo dall'ente espropriante o dall'acquirente senza diritto di rivalsa, anche in deroga all'art. 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392; l'imposta non e' dovuta se espropriante o acquirente e' lo Stato.
Art. 58 Surrogazione all'amministrazione
1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato dell'ufficio del registro attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.
2. L'ingiunzione e' provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non e' ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore.
Art. 59 Registrazione a debito
1. Si registrano a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute:
a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei
procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del gratuito patrocinio quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non e' ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti, di qualsiasi natura;b) gli atti formati nell'interesse dei soggetti di cui alla
lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione;c) gli atti relativi alla procedura fallimentare, ai sensi
degli articoli 91 e 133 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno
prodotto da fatti costituenti reato.
Art. 60 Modalita' per la registrazione a debito
1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a
condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato ad istanza o
nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in
quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorita' giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.
2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere
indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.
Art. 61 Recupero delle imposte prenotate a debito
1. Per il recupero delle imposte prenotate a debito si applica la legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nel precedente articolo ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
Titolo VI. Disposizioni varie
Art. 62 Nullita' dei patti contrari alla legge
1. I patti contrari alle disposizioni del presente testo unico, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.