Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28860 del 01/12/2017 (Rv. 646431 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | - Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" - Mancato trasferimento della residenza, entro 18 mesi dall'acquisto, nel comune ove è ubicato l'immobile - Decadenza dal beneficio - Liquidazione della maggiore imposta - Termine – Decorrenza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di benefici fiscali c.d. "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato trasferimento della propria residenza, da parte dell'acquirente a titolo oneroso di una casa non di lusso, nel comune ove è ubicato l'immobile, entro 18 mesi dall'acquisto, comporta la decadenza dai suddetti benefici, decorrendo, in tal caso, a carico dell'amministrazione finanziaria per l'emissione dell'avviso di liquidazione dell'imposta ordinaria e connessa soprattassa, il termine triennale di cui all'art. 76, comma 2, del menzionato decreto, non dalla registrazione dell'atto ma dal momento in cui l'invocato proposito di trasferimento della residenza, inizialmente attuabile, sia successivamente rimasto ineseguito o ineseguibile, e, dunque, al più tardi, dal diciottesimo mese successivo alla registrazione dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva fatto decorrere il termine triennale dalla data della stipula dell'atto di trasferimento dell'immobile).
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)