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Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009 (Rv. 609385 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO | Illecito costituente reato - Decorrenza - Individuazione - Dall'irrevocabilità della sentenza penale - Costituzione di parte civile - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2009-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609385-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - RISARCIMENTO DEL DANNO - FATTO DANNOSO COSTITUENTE REATO

Ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., l'azione civile risarcitoria, se vi è stata sentenza penale, si prescrive nei termini indicati dai primi due commi dello stesso articolo, decorrenti dalla data in cui essa è divenuta irrevocabile, a prescindere dalla costituzione di parte civile del danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)