Sez. 2, Sentenza n. 1936 del 19/07/1962 (Rv. 253037 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO FRA SENTENZA E ORDINANZA - VIZIO DI CONTRADDIZIONE - INSUSSISTENZA - REVOCA O MODIFICAZIONE IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA - CONTRADDITTORIA - CONTRASTO FRA SENTENZA E ORDINANZA - VIZIO DI CONTRADDIZIONE - INSUSSISTENZA - REVOCA O MODIFICAZIONE IMPLICITA DELL'ORDINANZA.*
Poiche le ordinanze non possono mai pregiudicare la decisione della causa, e possono essere sempre revocate o modificate, l'eventuale contrasto tra l'ordinanza e la successiva sentenza, pronunziata dallo stesso giudice, costituisce revoca o modificazione implicita dell'ordinanza, e non contraddittorieta nella motivazione della sentenza. Tale contraddittorieta puo sussistere soltanto nell'ambito del processo logico che costituisce il presupposto della pronuncia e postula, quindi, un contrasto tra le proposizioni della sentenza medesima, tale che non consenta di cogliere quale sia l'esatto contenuto di essa. (Conf 1613/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)