Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 20661 del 01/10/2014 (Rv. 632239 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - IN GENERE | Rilevanza in funzione dell'enunciazione del principio di diritto ex art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. - Configurabilità - Fondamento.
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - RILEVANZA - IN GENERE
La rilevanza della questione di legittimità costituzionale può essere affermata dalla Corte di cassazione anche quando la norma denunciata sia destinata a trovare applicazione nell'enunciazione del principio di diritto, ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto la funzione nomofilattica sottesa alla pronuncia nell'interesse della legge non si esaurisce nella dimensione statica della legalità ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 363 com. 3, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)