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Sez. 2, Sentenza n. 16658 del 16/01/2014 Ud. (dep. 16/04/2014) Rv. 259556 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Violenza - Assorbimento - Lesione personale come effetto della violenza - Concorso di reati - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259556-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

La condotta di violenza, la quale, cumulativamente od alternativamente con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, è in esso interamente assorbita quando non provoca alcuna lesione personale (come nel caso in cui l'agente si limiti ad immobilizzare la vittima o a percuoterla ovvero esplichi solo la violenza c.d. reale); in caso contrario, devono trovare applicazione le norme sul concorso di reati. (Fattispecie relativa a tentata estorsione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)