Sez. 1, Ordinanza n. 46044 del 03/11/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230584 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore di fatto - Omesso esame di un motivo di ricorso - Errore di fatto - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di ricorso straordinario, l'omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione non dà luogo ad errore di fatto rilevante a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen., nè determina incompletezza della motivazione della sentenza allorchè, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perchè incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonchè con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima. (Fattispecie nella quale la sentenza di legittimità oggetto di ricorso straordinario aveva omesso di vagliare il motivo di impugnazione riguardante la valutazione di una perizia balistica le cui conclusioni erano state tali, secondo il ricorrente, da determinare una manifesta illogicità della ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, poste a fondamento della affermazione di responsabilità. La Corte ha osservato che la valutazione sulla attendibilità del collaborante era stata operata in modo esauriente anche alla luce di altri criteri, sicchèpoteva affermarsi che la omissione rilevata non era dipesa da una svista in cui sarebbe incorsa la Cassazione ma da una motivazione che aveva sottinteso un tema implicitamente assorbito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)