Sez. 4, Sentenza n. 5562 del 29/03/1985 Ud. (dep. 05/06/1985) Rv. 169609 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - STATUIZIONE PENALE - ESTINZIONE DEL REATO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTO.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - CAUSE DI IMPROCEDIBILITÀ, DI NON PUNIBILITÀ, DI ESTINZIONE DEL REATO O DELLA PENA - STATUIZIONE PENALE - ESTINZIONE DEL REATO - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - EFFETTO.*
La statuizione penale della sentenza, con la quale si è dichiarato estinto il reato per intervenuta amnistia, anziché assolversi lo imputato con la formula di merito, in applicazione dell'art. 152 cod. proc. pen., non è sindacabile in Sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione nella ricostruzione della dinamica del fatto e sul rapporto di causalità tra la condotta addebitata all'imputato e l'evento lesivo. Infatti, ove la motivazione fosse ritenuta effettivamente viziata, ne deriverebbe un annullamento con rinvio, incompatibile con il principio, secondo il quale le cause estintive del reato vanno immediatamente applicata, a meno che dalla stessa sentenza impugnata non risulti la prova dell'innocenza o l'assoluta Mancanza di prove della responsabilità dell'imputato. (V mass n 162902).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)