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Sez. 1, Sentenza n. 248 del 12/01/1999 (Rv. 522210 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Premio di fedeltà - IRPEF - Assoggettabilità.
Stato
decisa il 1999-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522210-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE

Il premio di fedeltà, corrisposto dal datore di lavoro al dipendente al compimento di un determinato periodo di servizio, deve essere assoggettato ad IRPEF ai sensi del primo comma dell'art. 48 del d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, non rientrando tra le erogazioni eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti che, ai sensi del comma secondo, lett. f) dello stesso art. 48, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)