Sez. 5, Sentenza n. 14905 del 25/02/1977 Ud. (dep. 24/11/1977) Rv. 137338 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - SCOPO DELL'INCRIMINAZIONE - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO CON IL RICORSO ALLA CONTABILITA UFFICIOSA - CONFIGURABILITA DEL REATO - RECLUSIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU LIBRI E SCRITTURE - SCOPO DELL'INCRIMINAZIONE - POSSIBILITA DI RICOSTRUZIONE DEL PATRIMONIO CON IL RICORSO ALLA CONTABILITA UFFICIOSA - CONFIGURABILITA DEL REATO - RECLUSIONE.*
La norma di cui all'art 216, n 2, RD 16 marzo 1942, n 267 mira a tutelare l'interesse dei creditori alla conoscenza del patrimonio dell'imprenditore destinato a soddisfare le loro ragioni. Scopo dell'incriminazione e pertanto di impedire che, tenendosi la contabilita in modo da rendere impossibile o molto difficoltosa la ricostruzione della situazione patrimoniale, sia leso il suddetto interesse. Di conseguenza, il reato di bancarotta fraudolenta documentale non sussiste allorche la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari possa essere attuata con il ricorso alla contabilita ufficiosa, non riprodotta in quella ufficiale, e a documenti e dati provenienti dal fallito, sempre che non sia necessario far capo a fonti di documentazione esterna, pubbliche o private.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)