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Disposizioni concernenti le scuole non Regie e gli esami di Stato di maturita' e di abilitazione

Testo in vigore al

Capo I. Delle scuole non regie

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le denominazioni stabilite dalle leggi per gli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiore e femminile possono essere assunte soltanto dalle scuole non Regie che abbiano fini e ordinamenti didattici conformi a quelli delle corrispondenti istituzioni Regie e svolgano l'insegnamento nello stesso numero di anni e con l'identico orario.

2. Le istituzioni scolastiche non Regie, che non hanno ordinamenti conformi a quelli delle scuole Regie, assumono la denominazione generica di corsi.

3. L'Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.), istituito col R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, assume la denominazione di Ente nazionale per l'insegnamento medio e superiore (E.N.I.M.S.). Alla sua vigilanza sono sottoposti le scuole non Regie, e i corsi che hanno per scopo di impartire l'istruzione per il conseguimento di titoli di studio di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e femminile.

4. All'E.N.I.M.S.puo' essere affidata, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, la vigilanza su altri istituti di carattere culturale e scolastico.

5. La facolta' concessa all'E.N.I.M.S. dall'art. 18 del decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, convertito con modificazioni nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, di istituire in via d'esperimento scuole-tipo deve intendersi riferita, ai sensi della presente legge, alla istituzione e alla gestione di corsi organizzati con speciali programmi, metodi e in segnamenti, subordinatamente all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale.

6. Fatta eccezione dei corsi per lavoratori di cui al Regio decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1380, tutte le istituzioni scolastiche non Regie non considerate nel precedente comma 3° o per cui il Ministro per l'educazione nazionale non disponga ai sensi del comma 4°, sono qualificate corsi liberi d'istruzione tecnica e come tali sono sottoposte, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, alla vigilanza amministrativa, disciplinare e didattica del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, il quale, previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, ne autorizza l'apertura, ne ordina la chiusura e ne da' notizia al Sindacato nazionale fascista dei gestori di istituti di educazione e d'istruzione.1

Art. 2

1. Le scuole non Regie e i corsi di cui al terzo comma del precedente articolo possono essere aperti al pubblico e gestiti soltanto da cittadini italiani che abbiano compiuto il 30° anno di eta' e siano in possesso dei necessari requisiti professionali, morali e politici.
A tal fine sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalita'.

2. La stessa facolta' e' riconosciuta alle persone giuridiche italiane, ma in tal caso i requisiti dianzi indicati devono essere posseduti dal rappresentante legale dell' Ente.

Art. 3

1. Salvo il disposto dell'art. 28, l'autorizzazione ad aprire scuole e corsi puo' essere concessa dall'E.N.I.M.S. previa approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, a condizione:

  1. a) che l'istituzione abbia sede in locali adatti e salubri, e disponga dei necessari mezzi tecnici e didattici;

  2. b) che siano assicurate, col rispetto delle norme relative, le esercitazioni pratiche, se richieste dagli ordinamenti scolastici;

  3. c) che la direzione e i singoli insegnamenti siano affidati a persone in possesso dei necessari requisiti morali e politici, nonche' dell'iscrizione all'albo professionale, o, se si tratti d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, del titolo legale di abilitazione;

  4. d) che da apposito piano finanziario risulti assicurata la possibilita' di funzionamento della scuola o del corso di cui si chiede l'autorizzazione.

2. Le spese per gli accertamenti necessari ai fini della concessione di cui al primo comma sono a carico dell'Ente o della persona richiedente l'apertura della scuola o del corso. Inoltre la persona o l'Ente che ha ottenuto l'autorizzazione all'apertura della scuola o del corso e' tenuto a corrispondere una tassa annua di funzionamento.

3. La misura, cosi' della spesa necessaria per i sopradetti accertamenti, come della tassa annua di funzionamento, e' indicata nella tabella A annessa alla presente legge. L'importo di dette tasse e' devoluto all'E.N.I.M.S. La predetta tabella A puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.
Contro la denegata autorizzazione ad aprire scuole e corsi di cui all'art. 1 e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.3

Art. 4

1. E' vietato il funzionamento di scuole e corsi di nuova istituzione, che non abbiano ottenuto l'autorizzazione all'apertura.3

2. Il Regio provveditore agli studi dispone l'immediata chiusura delle scuole e dei corsi eventualmente aperti senza la prescritta autorizzazione.3

3. I contravventori sono passibili di un'ammenda da lire mille a lire cinquemila; in caso di recidiva, congiuntamente all'ammenda puo' essere applicato l'arresto fino a tre mesi.3

4. L'E.N.I.M.S., per ragioni di ordine morale, politico e didattico, ovvero quando siano venute meno le condizioni in base alle quali fu concessa l'autorizzazione, puo' disporre la chiusura di scuole o di corsi gia' autorizzati.

5. L'ordine e' immediatamente esecutivo. Contro la deliberazione di chiusura e' ammesso il ricorso al Ministro per l'educazione nazionale entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

6. Per le scuole dipendenti dall'autorita' ecclesiastica, si applicano, inoltre, le norme di cui all'art. 29.

Art. 5

1. L'apertura e il funzionamento di scuole e di corsi gestiti da cittadini ed enti stranieri restano regolati dalla legge 30 ottobre 1940-XIX, n. 1636, sulla disciplina delle scuole e delle istituzioni culturali straniere in Italia.

Art. 6

1. Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere il riconoscimento legale, a condizione:

  1. a) che la sede della scuola risponda a tutte le esigenze igieniche e didattiche, e l'arredamento, il materiale didattico, scientifico e tecnico, l'attrezzatura dei laboratori, delle officine, delle aziende e delle palestre ginnastiche siano sufficienti e adatti, in relazione al tipo della scuola stessa;

  2. b) che nella scuola sia impartito l'insegnamento e siano svolte le esercitazioni pratiche prescritte per le corrispondenti scuole Regie, secondo l'ordine e i limiti dei programmi ufficiali;

  3. c) che gli alunni siano provvisti dei legali titoli di studio per le classi che frequentano;

  4. d) che il personale insegnante sia iscritto all'albo professionale, o, se trattasi d'insegnamenti per i quali non e' prevista l'iscrizione all'albo, sia munito del titolo di abilitazione, e che, del pari, il personale tecnico e gl'istruttori pratici siano in possesso dei titoli richiesti dalle disposizioni vigenti.2

Art. 7

1. La concessione del riconoscimento legale di cui al precedente articolo comporta, limitatamente ai soli alunni interni, salvo peraltro il disposto dell'art. 32, la piena validita', a tutti gli effetti, degli studi compiuti, degli esami sostenuti presso la scuola non Regia che abbia ottenuto il detto beneficio, fatta eccezione per l'esame di maturita' e di abilitazione, per il quale valgono le norme dell'art. 14.

2. Le scuole non Regie istituite o gestite direttamente o per delega dall'E.N.I.M.S., ai sensi del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI; n. 928, convertito, con modificazioni, nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 15, godono senz'altro del riconoscimento legale.

Art. 8

1. Le scuole non Regie, autorizzate da almeno un anno, possono ottenere di essere pareggiate alle Regie se siano tenute da enti pubblici o dagli enti ecclesiastici di cui all'art. 29 del Concordato con la Santa Sede o da enti costituiti dal Sindacato nazionale fascista dei gestori d'istituti di educazione e di istruzione, in quanto siano riconosciuti come enti pubblici.

2. Per la concessione del pareggiamento, oltre alle condizioni specificate nel precedente art. 6, si richiede:

  1. a) che il numero e il tipo delle cattedre sia uguale a quello delle corrispondenti scuole Regie;

  2. b) che le cattedre siano occupate da personale nominato, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge, in seguito ad apposito pubblico concorso, o che sia risultato vincitore, o abbia conseguito la votazione di almeno sette decimi in identico concorso generale o speciale presso scuole Regie o pareggiate o in esami di abilitazione all'insegnamento corrispondente, ovvero per chiamata, dal ruolo di scuole di pari grado, Regie o pareggiate, ai sensi della lettera b) dell'articolo unico del R. decreto 21 marzo 1935-XIII, n. 1118;

  3. c) che al personale di ruolo sia assicurato un trattamento economico iniziale pari a quello delle scuole Regie corrispondenti.

Art. 9

1. Qualora, in seguito ai risultati di apposita ispezione disposta dall'E.N.I.M.S. e in base ad ogni altro elemento di giudizio sia accertata l'esistenza delle condizioni volute - a seconda dei casi dai precedenti articoli 6 e 8, il commissario dell'Ente trasmette gli atti concernenti la richiesta del riconoscimento o del pareggiamento al Ministero dell'educazione nazionale, per l'emanazione del relativo decreto Ministeriale.

2. Il pareggiamento, ovvero il riconoscimento legale decorrono, a tutti gli effetti, dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui e' stato concesso il beneficio.1

Art. 10

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il commissario dell'E.N.I.M.S., ovvero su proposta del commissario stesso, con provvedimento motivato dispone, a seconda dei casi, la sospensione o la revoca del pareggiamento o del riconoscimento legale o la chiusura della scuola pareggiata o riconosciuta, quando da questa non siano osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti, quando sia stata accertata la sopravvenuta mancanza di una delle condizioni stabilite per la concessione del beneficio o quando sussistano gravi ragioni di ordine politico, morale o didattico.

2. Il regolamento per l'esecuzione della presente legge, da emanarsi d'intesa col Ministro per le finanze, determinera' la durata e gli effetti della sospensione del pareggiamento o del riconoscimento legale.

3. Ispezioni compiute dai Regi provveditori o disposte dall'E.N.I.M.S. o dal Ministero dell'educazione nazionale accerteranno che nelle scuole non Regie permangano valide ed efficienti le condizioni previste dagli articoli 3, 6 e 8 della presente legge, in base alle quali esse furono autorizzate o riconosciute o pareggiate.

Art. 11

1. Nella tabella B annessa alla presente legge, e' indicata la misura della tassa dovuta una volta tanto all'atto della presentazione della domanda intesa ad ottenere il riconoscimento legale o il pareggiamento e quella della tassa annua dovuta dalle scuole che abbiano ottenuto l'uno o l'altro di tali benefici. Tali tasse sono devolute all'E.N.I.M.S.
La predetta tabella B puo' essere modificata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa con quello per le finanze, udito il commissario dell'E.N.I.M.S.

Art. 12

1. Oltre ai membri indicati nell'art. 3 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928, sono chiamati a far parte, sia del Consiglio di amministrazione che del Comitato tecnico dell'E.N.I.M.S, in luogo di un funzionario del Ministero dell'educazione nazionale, i direttori generali del Ministero stesso preposti agli ordini ai quali appartengono le scuole soggette alla vigilanza dell'Ente. Sono altresi' chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione e del Comitato tecnico dell'E.N.I.M.S. il fiduciario nazionale dell'Associazione fascista della scuola e un rappresentante del Comando generale della G.I.L.

Capo II. Degli esami di stato

Art. 13

1. Gli esami di Stato di maturita' classica, scientifica e artistica e di abilitazione magistrale, tecnica e di abilitazione professionale per la donna si svolgono secondo le modalita' stabilite negli articoli seguenti.