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Sez. 1, Sentenza n. 1624 del 03/07/1967 (Rv. 328426 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328426-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - SUSSISTENZA - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'apprezzamento del giudice di merito sulla sussistenza della novazione e incensurabile in Cassazione, ove sia sorretto da motivazione immune da vizi logici o da errori di diritto. (Conf 2855'57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)