Sez. 1, Sentenza n. 1702 del 16/02/1995 (Rv. 490474 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno di mantenimento - Determinazione in via definitiva con la sentenza - Adeguamento dell'assegno provvisorio per svalutazione monetaria - Decorrenza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
nell'ipotesi in cui l'assegno di mantenimento per il coniuge separato e per i figli sia quantificato in sentenza in misura maggiore rispetto a quella fissata in via provvisoria dal presidente del tribunale, in considerazione della svalutazione monetaria intervenuta nelle more, la decorrenza di tale maggiore misura non può farsi coincidere con la data della decisione senza alcun conguaglio per il periodo intermedio, dovendosi invece riconoscere l'adeguamento secondo scaglioni progressivi, rapportati ad un anno od al diverso periodo di tempo ritenuto opportuno, fino a raggiungere, a partire dal momento della decisione, la quantità aggiornata al valore della moneta all'epoca corrente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)