Ordinamento dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio
Testo in vigore al
Art. 102 Cessione delle Rivendite
1. Sono vietate le cessioni a titolo gratuito od oneroso delle Rivendite. Tuttavia, per le Rivendite di 1ª categoria conferite mediante contratto, che abbiano un reddito annuo, valutato ai sensi dell'art. 75 del presente decreto, non inferiore a L. 20.000, l'Amministrazione ha facolta', quando risulti da atto avente data certa che il complesso dell'Azienda di cui la Rivendita fa parte ed il locale ove essa e' ubicata siano stati ceduti, di consentire che il cessionario dell'Azienda subentri nel contratto d'appalto della rivendita a condizioni, per essa Amministrazione, almeno uguali.
Art. 103 Verifica alle Rivendite
1. I rivenditori sono soggetti, oltre che al controllo esercitato dall'Amministrazione a mezzo dei propri ispettori o di altri funzionari delegati, alla vigilanza della Regia guardia di finanza, i cui ufficiali, graduati e militari hanno in qualunque momento il diritto di praticare visite alle Rivendite a norma del regolamento di servizio del Corpo della Regia guardia di finanza approvato con R. decreto 6 novembre 1930, n. 1643.
2. I rivenditori non possono opporsi a tali visite ed e' particolarmente loro vietato di occultare o comunque sottrarre alla verifica in tutto o in parte i generi di monopolio e quelli posti in vendita ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68.
Art. 104 Documenti da esibire agli incaricati della vigilanza
1. I rivenditori debbono conservare, esibire e consegnare, se richiesti, ai funzionari ed agenti incaricati della vigilanza, tutte le bollette di vendita dei generi prelevati dalla data della precedente consegna fino a quella della verifica.
2. Debbono inoltre consegnare ed esibire il prospetto delle scorte dei generi, che hanno l'obbligo di tenere costantemente nella Rivendita, ed i bollettari delle richieste dell'ultimo triennio.
Art. 105 Locali di vendita: insegne: mastra dei prodotti: esposizione della licenza di esercizio e della tariffa di vendita
1. I rivenditori debbono custodire e vendere i generi di monopolio esclusivamente nei locali e nei luoghi per i quali siano stati autorizzati.
2. Fuori del locale destinato a Rivendita ed in posizione ben visibile al pubblico deve essere esposta un'insegna recante lo stemma dello Stato e la dicitura prescritta dall'Amministrazione.
3. E' obbligo dei rivenditori di mantenere un'adeguata mostra dei generi di monopolio sia nell'interno della Rivendita sia nelle vetrine esterne quando il locale ne sia provvisto.
4. Nell'interno della Rivendita debbono inoltre essere esposti in maniera visibile al pubblico:
a) la licenza di esercizio;
b) la tariffa dei prezzi di vendita al pubblico.
Art. 106 Arredamento delle rivendite
1. I locali adibiti a rivendite debbono essere arredati decorosamente in relazione alle esigenze del servizio ed alla importanza delle zone nelle quali sono ubicate.
Art. 107 Prelevamento e trasporto dei generi di monopolio
1. Il prelevamento dei generi di monopolio deve effettuarsi nei giorni e nelle ore stabilite dall'Amministrazione ed in quantita' sufficienti per far fronte alle esigenze del consumo e per mantenere le scorte prescritte.
2. Il rivenditore puo' prelevare i generi personalmente o per mezzo di persona di sua fiducia e bene accetta all'Amministrazione. In questo caso, la persona incaricata deve essere da lui munita di delega scritta. Le richieste debbono essere in ogni riso firmate dal gestore della Rivendita.
3. L'Amministrazione non risponde di ammanchi, errori o dispersioni di generi che si riscontrassero dopo la consegna.
4. Il trasporto dei tabacchi dall'organo di rifornimento alle Rivendite deve essere effettuato con recipienti rigidi che ne impediscano ogni deterioramento.
Art. 108 Cessione ed acquisto illecito dei generi di monopolio
1. E' fatto divieto ai rivenditori di comprare, ritenere o vendere generi di monopolio non prelevati direttamente dagli organi di rifornimento ad essi prescritti dall'Amministrazione.
2. E' pure vietato cedere ad altri rivenditori i generi acquistati.
Art. 109 Adulterazione o Mescolanza dei generi di monopolio
1. I generi di monopolio debbono essere venduti nello stato in cui sono consegnati dall'Amministrazione e nei modi da essa stabiliti.
2. E' vietato adulterarli, mescolarne qualita' diverse e vendere prodotti che non si trovino in perfetto stato di conservazione.
3. A norma dell'art. 72 della legge organica 21 gennaio 1929 n. 67, e' considerata come adulterazione la bagnatura del sale e quella del tabacco che si vende a peso.
Art. 110 Vendita a peso netto dei sali sfusi
1. La vendita del sale, quando l'Amministrazione non abbia adottato o prescritto un condizionamento speciale, va effettuata a peso netto.
2. Tuttavia se l'acquirente non abbia a propria disposizione un recipiente od involucro, e' permesso al rivenditore di comprendere nel peso la carta da involgere, salvo le limitazioni che l'Amministrazione ritenga di stabilire.
Art. 111 Comportamento verso il pubblico
1. I rivenditori debbono, nel servizio di vendita al pubblico, usare verso gli acquirenti modi cortesi, servirli con la dovuta sollecitudine, senza preferenze o precedenze, e senza mal subordinare la vendita dei generi di monopolio a quella di altri prodotti.
Art. 112 Distributori automatici di tabacchi
1. L'Amministrazione ha facolta' di impiantare e gestire distributori automatici per la vendita al pubblico dei tabacchi.
2. Puo' anche affidare tali apparecchi a rivenditori, i quali in tal caso, hanno l'obbligo di curarne il buon uso e di adempiere alle condizioni ed osservare le norme fissate dall'Amministrazione per questo servizio.
Art. 113 Rilievo di scorte per cambiamento di gestione
1. In caso di cambio di gestione, il rivenditore che subentra deve rilevare dal predecessore tutti i generi che, nel momento dell'assunzione del servizio, si trovassero giacenti nella rivendita ed in buona condizione, purche' non eccedano il doppio delle quantita' prescritte nel prospetto di scorta. Per tali generi egli paghera' il prezzo di prelevamento vigente al momento del cambio di gestione.
2. In caso di inadempienza, non si fara' luogo all'immissione in servizio, senza pregiudizio delle piu' gravi sanzioni alle quali il nuovo rivenditore desse motivo.
3. Qualora una Rivendita venga chiusa, l'Amministrazione puo' fare obbligo di rilevarne la scorta ad altri rivenditori in relazione alle loro possibilita' di smercio.
Art. 114 Ritiro dalla vendita dei prodotti di scarto e di quelli avariati
1. I prodotti di scarto e quelli che si ritenesse opportuno di ritirare dalla vendita o per lunga giacenza o per altri motivi valutabili discrezionalmente dall'Amministrazione, debbono essere, a cura del rivenditore, e con le modalita' stabilite dalla Direzione generale, concentrati presso l'organo di rifornimento.
2. L'Amministrazione stabilisce, con giudizio insindacabile, quali di essi generi debbano essere ammessi al cambio integrale e quali, in relazione al danno subito ed alle cause, debbano essere posti a carico totale o parziale del rivenditore.
Art. 115 Repressione del contrabbando
1. Il rivenditore e' obbligato ad avvisare l'ispettore Compartimentale e la Regia guardia di finanza di ogni operazione di contrabbando che, nel Comune ove ha sede la Rivendita, fosse consumata, tentata o preordinata e della quale egli venisse a conoscenza.
2. Analogamente deve provvedere per coltivazioni clandestine, o sospette, di tabacco.
Art. 116 Osservanza delle disposizioni emanate dall'Amministrazione
1. I rivenditori debbono osservare, oltre alle disposizioni contenute nel presente ordinamento, tutte le norme che vengano emanate dall'Amministrazione per la disciplina del servizio di vendita.
Art. 117 Distinzione delle punizioni
1. Le punizioni per violazioni alle norme del presente ordinamento sono:
1° l'ammonizione;
2° la pena pecuniaria disciplinare;
3° la sospensione;
4° la revoca della concessione e la disdetta contrattuale;
5° la destituzione del concessionario e la decadenza dell'appaltatore.
Art. 118 Ammonizione
1. Sono puniti con l'ammonizione i rivenditori che per la prima volta cadano in una delle seguenti infrazioni:
1° deficienza non giustificata nelle scorte dei generi di monopolio quando non superi il 20 per cento delle singole qualita' e quantita' indicate nel prospetto di scorta (art. 104 e 107);
2° deficienza di prodotti derivati dal tabacco, chinino di Stato, valori bollati e carte valori postali e fiammiferi (articoli 67 e 68);
3° inosservanza dell'orario di servizio (art. 97);
4° mancata affissione della licenza di esercizio e della tariffa (art. 105);
5° deficiente arredamento o deficiente tenuta del locale di vendita (art. 106);
6° deficiente cura per la conservazione dei generi;
7° comportamento poco riguardoso verso i funzionari dai quali dipende o in verifica presso la rivendita e verso gli agenti della Regia guardia di finanza;
8° mancanza della insegna prescritta od omessa esposizione dei prodotti di monopolio (art. 105);
9° inosservanza alle disposizioni emanate dall'Amministrazione (art. 116).
Art. 119 Pene pecuniarie disciplinari
1. I rivenditori sono puniti con la pena pecuniaria disciplinare:
1° da L. 25 a L. 100 nei seguenti casi:
a) recidiva ad una delle violazioni punite con l'ammonizione a termine del precedente art. 118;
b) trasgressione agli obblighi inerenti alla gestione delle rivendite all'infuori dei casi che costituiscono motivi di revoca o di disdetta ai sensi del successivo art. 121, n. 5;
c) vendita dei generi di monopolio a prezzi inferiori a quelli stabiliti nella tariffa di vendita al pubblico (art. 70);
d) ogni altra violazione al presente ordinamento, per la quale non sia stata prevista una sanzione speciale;
2° da L. 50 a L. 200 nei seguenti casi:
a) vendita di prodotti di cui l'Amministrazione abbia vietato lo smercio nei locali della rivendita ai sensi dell'articolo 69;
b) violazione dell'obbligo di vendere il sale a peso netto su recipiente o involucro presentato dal cliente ovvero uso, per tale vendita, di carta non idonea (art. 110);
c) deficienza non giustificata nelle scorte dei generi di monopolio quando superi il 20 per cento delle singole qualita' e quantita' prescritte (art. 107);
3° da L. 100 a L. 500 nei seguenti casi:
a) occultamento dei generi di monopolio ai Controlli ed alle verifiche di cui all'art. 103;
b) trasferimento o chiusura, arbitrari, della rivendita (art. 82);
c) violazione dell'obbligo di prelevare i generi esclusivamente presso l'organo di distribuzione prescritto dall'Amministrazione (art. 71);
d) detenzione e smercio del chinino di Stato nei condizionamenti riservati agli Enti che ne debbono effettuare la distribuzione gratuita;
e) cessione dei generi di monopolio ad altri rivenditori (art. 108);
f) pagamento dei generi di monopolio, dei canoni e dei sopracanoni in forma diversa da quella prescritta dall'Amministrazione (art. 78).
2. La pena pecuniaria e' applicata con provvedimento amministrativo e puo' essere riscossa col procedimento previsto dal precedente art. 78, 2° comma, per l'esazione dei canoni e dei sopracanoni.
3. Il rivenditore, che dopo essere stato punito con pena pecuniaria per una delle violazioni previste dal presente articolo, vi ricada nuovamente, e' punito con una pena pecuniaria almeno doppia senza pregiudizio dei piu' gravi provvedimenti che siano applicabili a norma degli articoli seguenti.
Art. 120 Sospensione dal servizio
1. Il rivenditore puo' essere sospeso dal servizio, con provvedimento dell'Amministrazione, in uno dei seguenti casi:
a) quando sia imputato di uno dei reati di cui al precedente art. 55;
b) quando sia stato dichiarato fallito.
2. La sospensione puo' essere revocata: nel caso di cui alla lettera a) quando intervenga sentenza di assoluzione; nel caso di cui alla lettera b) qualora il rivenditore entro il termine non superiore a due anni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, ottenga la cancellazione dall'albo dei falliti.
3. La riammissione in servizio non da' diritto ad alcun indennizzo a favore del rivenditore.
Art. 121 Revoca delle concessioni
1. Disdetta contrattuale da parte dell'Amministrazione.
2. La revoca della concessione e la disdetta contrattuale sono disposte in uno dei seguenti casi:
3. L'abitualita' si realizza quando dopo tre trasgressioni della stessa indole commesse entro un biennio, il rivenditore ne commette un'altra, pure della stessa indole, entro sei mesi successivi all'ultima delle violazioni precedenti;
3° recidiva nello smercio dei prodotti ed articoli, dei quali l'Amministrazione abbia vietata la vendita ai sensi dell'art. 69;
4° violazione persistente delle norme emanate dall'Amministrazione (art. 116);
5° mancato verificarsi di uno degli elementi dai quali, a termini del 2° comma dell'art. 98, sorge la presunzione di realizzata gestione personale;
6° mancata ripresa della gestione personale dopo che il rivenditore abbia usufruito della rappresentanza temporanea fino al limite massimo di tempo stabilito dall'art. 99;
7° gravi addebiti e colpe di natura morale o politica, che non possono conservare al rivenditore la fiducia dell'Amministrazione;
8° mancata riattivazione della rivendita nel locale e nel termine prescritti dall'Amministrazione dopo un trasferimento arbitrario per il quale sia stata applicata la pena pecuniaria di cui al precedente art. 119;
9° mancata attivazione, da parte del titolare, della rivendita nel locale prescritto, dopo tre mesi dell'avvenuto conferimento della rivendita.
Art. 122 Destituzione dei concessionari. Decadenza degli appaltatori
1. La destituzione dei concessionari e la decadenza degli appaltatori sono applicate nei seguenti casi:
1° indegnita' ai sensi dell'art. 55 del presente ordinamento;
2° vendita dei generi di monopolio a peso inferiore a quello dovuto od a prezzo superiore a quello di tariffa, indipendentemente dalle pene, alle quali il rivenditore possa andare incontro per la natura del fatto commesso (art. 70);
3° contrabbando comunque definito;
4° violazione del divieto di mescolare od adulterare i generi di monopolio (art. 109);
5° violazione dell'obbligo di acquistare i generi esclusivamente presso l'organo dl distribuzione assegnato, quando da cio' sia derivato o possa derivare un danno all'Amministrazione (art. 71).
2. La destituzione o la decadenza sono sempre pronunciate quando si tratti di acquisto o detenzione di generi provenienti da furto o da contrabbando;
6° violazione, per la terza volta, od anche per la prima volta, quando ne sia derivato danno all'Amministrazione, delle disposizioni contenute nell'art. 78 del presente ordinamento circa il pagamento dei generi di monopolio, dei canoni e dei sopracanoni;
7° abbandono del servizio;
8° opposizione alle verifiche di cui al precedente articolo 103, occultamento o sottrazione, in sede delle verifiche stesse, totale o parziale dei generi di monopolio, quando cio' costituisca o possa costituire ragione di danno per l'Amministrazione;
9° compimento di atti, ripetutamente o anche per una sola volta in caso di particolare gravita', che ledano la dignita', il decoro o il prestigio dell'Amministrazione dei funzionari dai quali il rivenditore dipende, di quelli che si rechino in verifica alla Rivendita o degli agenti della Regia guardia di finanza.