Sez. 3, Sentenza n. 7406 del 15/01/2015 Ud. (dep. 19/02/2015) Rv. 262423 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Direttore dei lavori - Responsabilità per gli abusi - Onere di costante controllo - Mancata presenza sul cantiere - Ininfluenza ai fini della responsabilità.
EDILIZIA - IN GENERE
In tema di reati edilizi, l'assenza dal cantiere non esclude la penale responsabilità per gli abusi commessi dal direttore dei lavori, sul quale ricade l'onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all'incarico.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 40 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)