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Sez. 3, Sentenza n. 5823 del 23/11/1985 (Rv. 443011 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - SOMME DI DENARO E CREDITI PECUNIARI ESISTENTI NEL PATRIMONIO DI UN ENTE PUBBLICO - ANNOVERABILITÀ NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE - CONDIZIONI - IMPIGNORABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443011-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - BENI ED ENTRATE PUBBLICHE - SOMME DI DENARO E CREDITI PECUNIARI ESISTENTI NEL PATRIMONIO DI UN ENTE PUBBLICO - ANNOVERABILITÀ NEL PATRIMONIO INDISPONIBILE DELL'ENTE - CONDIZIONI - IMPIGNORABILITÀ.*

Le somme di denaro ed i crediti pecuniari esistenti nel patrimonio di un ente pubblico - territoriale e non - rientrano nel patrimonio indisponibile dell'ente, a norma degli artt. 828, secondo comma, e 830, primo comma, cod. civ., quando da una disposizione di legge o da un provvedimento amministrativo abbiano ricevuto una univoca, precisa e concreta destinazione ad un servizio pubblico, cioè allo Esercizio di una determinata attività per l'attuazione di una funzione dell'ente, sia direttamente sia strumentalmente, con la erogazione della spesa per le strutture necessarie al fine dello Esercizio di quell'attività. In tal caso, a norma dell'art. 828, secondo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 830, secondo comma, dello stesso codice, le somme di denaro ed i crediti non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano, e perciò sono impignorabili per il soddisfacimento di crediti di terzi verso l'ente pubblico.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)