Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 285 del 1984
Massime (1)
Massima n. 14270
- Procedimento civile
- Competenza per valore del pretore
- Mancato aggiornamento
- Irrilevanza della questione nel giudizio a quo
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 del cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 97 Cost., per il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, in quanto la questione stessa, proposta da un giudice istruttore, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo già radicato nel Tribunale.
Norme impugnate
Parametri
- art. 97 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 31 dicembre 1982 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Ditta Publiarredo e Bar interno della Regione Toscana, iscritta al n. 370 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 246 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 14 marzo 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
punto 2
Considerato che il Giudice Istruttore lamenta il mancato aggiornamento della competenza per valore del pretore, ma riconosce che l'accoglimento della questione espanderebbe la competenza per valore del Tribunale;
che quindi una sentenza della Corte non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo, già radicato dinanzi al Tribunale;
che di conseguenza non si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo a seguito delle modifiche apportate all'art. 8 cod. proc. civ. dall'art. 2 della legge 30 luglio 1984, n. 399.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 8 cod. proc. civ., sollevata dall'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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