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Sez. 1, Sentenza n. 540 del 19/01/2000 (Rv. 532955 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE | Notificazione ai sensi dell'art 143 cod. civ. a destinatario risultante aver abbandonato per domicilio ignoto la residenza anagrafica - Fatto appreso in sede di infruttuosa notifica presso la residenza anagrafica - Validità - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532955-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE

È valida la notificazione eseguita per affissione ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui alla prima notificazione effettuata presso la residenza anagrafica sia risultata la separazione coniugale del destinatario e il suo allontanamento per destinazione non conosciuta, e, ripetuta successivamente la ricerca di certificazione anagrafica, sia risultato ancora l'indirizzo presso il quale era stata infruttuosamente tentata la prima notificazione, giacché, se è vero che la procedura di cui all'art. 143 citato può essere utilizzata solo in presenza di una effettiva irreperibilità che resista alle ricerche effettuate secondo la normale diligenza, tuttavia, quando il destinatario risulti aver definitivamente abbandonato la residenza anagrafica e non sia possibile conoscere la nuova, non può ritenersi che la "normale diligenza" debba spingersi fino ad una ulteriore e inesigibile ricerca in qualunque altra possibile località.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 143 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)