Sez. 2 - , Ordinanza n. 1868 del 25/01/2018 (Rv. 647259 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - IN GENERE | Enti di assistenza istituiti con l. n. 847 del 1937 – Beni trasferiti ai comuni – Natura di beni indisponibili – Esclusione – Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - IN GENERE
I beni degli enti di assistenza fanno parte del patrimonio disponibile, poiché, a norma dell'art 4 della l. n 847 del 1937, hanno carattere meramente strumentale, in quanto produttivi di rendita da utilizzare per l'espletamento del pubblico servizio di assistenza, e, pertanto, non sono oggetto di quella destinazione immediata e diretta, che rappresenta, ai sensi degli artt. 826 e 830 c.c., il connotato tipico dei beni patrimoniali indisponibili, senza che assuma rilevanza la circostanza che, per effetto dell'art. 25 del d.P.R. n. 616 del 1977, gli stessi siano stati trasferiti ai Comuni, in mancanza di un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare il bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene allo stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Legge 03/06/1937 num. 847 art. 4, DPR 24/07/1977 num. 616 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)