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Sez. L - , Sentenza n. 13819 del 31/05/2017 (Rv. 644529 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO | Danno biologico cd. differenziale - Criteri di liquidazione - Detrazione d’ufficio della rendita INAIL -. Liquidazione in concreto - Esclusione - Art. 10, commi 6, 7 ed 8 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644529-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI DIPENDENTI DEL DATORE DI LAVORO

In tema di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d’ufficio allo scomputo, dall’ammontare liquidato a detto titolo, dell’importo della rendita INAIL, anche se l’istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l’art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la sola liquidazione, un’operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l’eccedenza, né all’INAIL, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell’indennizzo potrebbe essere dovuta all’inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l’infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l’azione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)