Sez. L, Sentenza n. 2117 del 22/02/1993 (Rv. 481033 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere | Regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 - Impresa svolgente attività di trasporto o attività ausiliaria di questa - Carattere artigianale e non industriale - Configurabilità - Estremi - Impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane - Obbligo di iscrizione dei dirigenti all'I.N.P.D.A.I. - Condizione.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - In genere
Nel regime anteriore alla legge n. 88 del 1989 (ristrutturazione dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L.), il cui art. 49 detta una disciplina del tutto nuova in tema d'iscrizione delle imprese ai fini previdenziali ed assistenziali, lo svolgimento, da parte di un'impresa, di attività di trasporto, ai sensi dell'art. 2195, n. 3), cod. civ., o di attività ausiliaria della predetta, non è di per sè sufficiente per affermare il carattere industriale dell'impresa stessa, e, conseguentemente, l'obbligo d'iscrizione dei suoi dirigenti all'I.N.P.D.A.I. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 967 del 1953 (nel testo modificato dall'art. 4 della legge n. 44 del 1973), essendo tali attività riferibili anche alle imprese artigiane, la cui iscrizione nel relativo albo ha (ai fini della concessione delle agevolazioni previste per tali imprese) natura dichiarativa nel vigore della legge n. 860 del 1956 e natura invece costitutiva nel vigore della successiva legge n. 443 del 1985. Pertanto, con riguardo ad impresa iscritta nell'albo delle imprese artigiane che eserciti un'attività di trasporto o un'attività ausiliaria della medesima, la sussistenza dell'obbligo d'iscrizione dei suoi dirigenti all'I.N.P.D.A.I. postula l'accertamento - previa disapplicazione dell'atto amministrativo d'iscrizione all'albo - della mancanza del carattere artigiano dell'impresa, il quale (nel concorso degli altri elementi previsti dalla legge) non è incompatibile con una rilevante entità del capitale impiegato e del fatturato annuo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2202, Legge 27/12/1953 num. 967 art. 3 CORTE COST., Legge 25/07/1956 num. 860 art. 1, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 3, Legge 25/07/1956 num. 860 art. 9, DPR 23/10/1956 num. 1202 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 1, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)