Sez. 3, Sentenza n. 522 del 21/01/1987 (Rv. 450251 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DISTINZIONE FRA "FORTE TEMPORALE", "NUBIFRAGIO", "CALAMITÀ NATURALE" - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA - DISTINZIONE FRA "FORTE TEMPORALE", "NUBIFRAGIO", "CALAMITÀ NATURALE" - NOZIONE DI COMUNE ESPERIENZA - ESCLUSIONE.*
Con riguardo alla causa di forza maggiore, prevista dall'art. 2051 cod. civ. per escludere la responsabilità del custode, la distinzione tra "forte temporale", "nubifragio" o "calamità naturale" non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)