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Sez. 1, Sentenza n. 1983 del 01/06/1976 (Rv. 380799 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IN TEMPI SUCCESSIVI DELLO STESSO IMMOBILE - TRASCRIZIONE DEL SOLO SECONDO ACQUISTO - AZIONE REVOCATORIA DEL PRIMO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380799-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - COMPRAVENDITA IN TEMPI SUCCESSIVI DELLO STESSO IMMOBILE - TRASCRIZIONE DEL SOLO SECONDO ACQUISTO - AZIONE REVOCATORIA DEL PRIMO ACQUIRENTE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Qualora un immobile venga alienato in tempi successivi dallo stesso venditore a due diverse persone, delle quali solo la seconda trascriva il proprio acquisto, rendendolo cosi opponibile anche alla prima (art 2644 cod civ), questa ha il diritto al risarcimento del danno verso l'alienante e, per conservare la garanzia patrimoniale relativa a questo suo credito, puo esercitare l'Azione revocatoria della seconda alienazione dell'immobile. Poiche, pero, la revocanda alienazione e anteriore al credito da tutelare (che nasce solo con la trascrizione), la revocatoria puo avere successo solo se sia provata la partecipazione del secondo acquirente alla dolosa preordinazione (art 2901 n 2, cod civ), ossia alla specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito. (V 2436/63; (V 1497/50; (V 174/50; (V 1737/48; (V 426/48).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)