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Codice di Procedura Penale

Testo in vigore al

Art. 139 Sottoscrizione degli atti

1. Quando e' richiesta la sottoscrizione di un atto o di un documento, e' sufficiente se la legge non dispone altrimenti la scrittura di propria mano, in fine dell'atto, del nome e del cognome di chi deve firmare.

2. Se questi non puo' o non sa scrivere, il pubblico ufficiale al quale e' presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identita' della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo.

3. Non e' valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

Art. 140 Data degli atti

1. Quando la legge richiede la data di un atto, devono indicarsi il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto e' compiuto. Non e' necessaria l'indicazione dell'ora se non e' espressamente prescritta.

2. Se l'indicazione della data di un atto e' richiesta a pena di nullita', questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti con questo connessi.

Art. 141 Eliminazione degli scritti anonimi

1. Gli scritti anonimi non possono essere uniti agli atti del procedimento, ne' puo' farsene alcun uso processuale, salvo che costituiscano corpo del reato, ovvero provengano comunque dall'imputato.

Art. 142 Giuramento

1. L'Autorita' che riceve il giuramento ammonisce previamente chi deve prestarlo dell'importanza morale dell'atto, del vincolo religioso che con esso contrae dinanzi a Dio e delle pene stabilite contro i colpevoli di falsita' in giudizio. Nei giudizi collegiali l'ammonizione e' fatta dal presidente. Chi deve prestare il giuramento sta in piedi a capo scoperto al cospetto dell'Autorita' che lo riceve. Questa ne legge la formula e il giuramento si presta pronunciando le parole: Lo giuro.104

2. Il giuramento, una volta prestato, non deve piu' rinnovarsi nello stesso procedimento, salvo che l'atto nel quale fu prestato sia stato annullato. Fuori di questo caso, quando la persona viene richiamata per atti successivi, il giudice le rammenta soltanto il giuramento prestato e ne fa menzione nel processo verbale.

3. Le disposizioni della prima parte di questo articolo si osservano a pena di nullita'.

4. La prestazione del giuramento nei casi in cui la legge non la esige non e' causa di nullita'.

Art. 143 Interrogatorio o esame di sordi, muti o sordomuti

1. Per interrogare, esaminare o far giurare un sordo, un muto o un sordomuto:

  1. 1) al sordo si presentano in iscritto le ammonizioni, le domande, le osservazioni e la formula del giuramento ed egli da' le sue risposte e giura oralmente;

  2. 2) al muto si fanno oralmente le ammonizioni, le domande, le osservazioni, ed egli risponde in iscritto; la formula del giuramento letta dall'Autorita' che lo riceve gli e' poi presentata ed egli scrive sotto di essa le parole: Lo giuro, e le sottoscrive;

  3. 3) al sordomuto si fanno le ammonizioni, le domande, le osservazioni e si presenta la formula del giuramento ed egli risponde in iscritto e giura scrivendo sotto la formula le parole: Lo giuro, e le sottoscrive.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto non sa leggere o scrivere, l'Autorita' che deve esaminarlo nomina uno o piu' interpreti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare con lui, osservando nel resto le disposizioni relative agli interpreti.

Art. 144 Accompagnamento coattivo di persone obbligate a presentarsi all'Autorita' giudiziaria e sanzioni contro di esse

1. Se il testimonio, il perito, l'interprete o il custode di cose sottoposte a sequestro, regolarmente citato o chiamato, omette senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice o il pubblico ministero puo' ordinarne l'accompagnamento per mezzo della forza pubblica, e puo' altresi' condannarlo con ordinanza al pagamento di una somma da lire cento a duemila a favore della Cassa delle ammende e alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

Art. 144-bis Acquisizione di atti di procedimenti connessi

1. Nei casi in cui si procede separatamente nei confronti di imputati dello stesso reato o di reati connessi, e' consentita l'acquisizione e la lettura di atti dei procedimenti separati, anche se non ancora definiti con sentenza irrevocabile.

Art. 145 Facolta' delle parti di presentare memorie e istanze

1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i loro difensori hanno facolta' di presentare al giudice o al pubblico ministero memorie o istanze scritte, mediante deposito nella cancelleria o segreteria, senza obbligo di comunicarle alle altre parti, salvo che la legge disponga altrimenti.

Capo II. Degli atti e dei provvedimenti del giudice

Art. 146 Poteri coercitivi del giudice

1. Ogni giudice nell'esercizio delle sue funzioni puo' richiedere l'intervento della forza pubblica e puo' prescrivere tutto cio' che e' necessario per il sicuro ed ordinato compimento degli atti ai quali procede.

Art. 147 Assistenza del cancelliere

1. Il giudice in tutti gli atti ai quali procede e' assistito dal cancelliere, se la legge non dispone altrimenti.

Art. 148 Forme dei provvedimenti del giudice

1. La legge stabilisce i casi nei quali l'atto del giudice deve assumere la forma della sentenza, quella dell'ordinanza o quella del decreto.

2. La sentenza e' sempre pronunciata in nome del Popolo italiano.

3. Le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, a pena di nullita'. I decreti devono essere motivati a pena di nullita' soltanto quando e' richiesta espressamente la motivazione.

4. Dei provvedimenti collegiali e' compilato sommario processo verbale il quale deve contenere la menzione della unanimita' della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, e' conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio.136143

5. I provvedimenti per l'attuazione di disposizioni ordinatorie del procedimento o regolamentari sono dati senza l'osservanza di speciali formalita', e, quando non e' disposto altrimenti, anche oralmente.

Art. 149 Correzione di errori materiali

1. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge, quando nelle sentenze, nelle ordinanze o nei decreti sono contenuti omissioni od errori, che non producono nullita' e la cui correzione non importa una modificazione essenziale dell'atto, la correzione e' disposta anche d'ufficio con ordinanza in camera di consiglio dal giudice che ha compiuto l'atto, previa citazione, se e' possibile, della parte che vi ha interesse.4165

2. Nel processo verbale e' fatta menzione delle dichiarazioni della parte interessata.

3. Nell'originale dell'atto e' fatta annotazione dell'ordinanza di correzione.

4. L'ordinanza che dispone la correzione e' soggetta soltanto al ricorso per cassazione.

5. Quando e' stata proposta impugnazione contro un provvedimento contenente omissioni o errori materiali, se l'impugnazione e' dichiarata inammissibile la correzione e' disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento; altrimenti vi provvede il giudice competente a decidere sull'impugnazione.

Art. 150 Conclusioni delle parti relative ai provvedimenti del giudice

1. Nel dibattimento le sentenze e le ordinanze sono precedute dalle conclusioni orali del pubblico ministero e delle parti private, a pena di nullita', se la legge non dispone altrimenti.

Art. 151 Deposito in cancelleria dei provvedimenti del giudice e relativo avviso

1. Gli originali delle sentenze pronunciate in seguito al dibattimento sono depositati nella cancelleria non oltre il decimo quinto giorno da quello della pronuncia.

2. Gli originali dei provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla loro deliberazione.

3. Nei casi preveduti dalla prima parte e dal primo capoverso di questo articolo, se si tratta di provvedimenti soggetti a impugnazione, l'avviso dell'avvenuto deposito e' comunicato al pubblico ministero ed e' notificato alle parti private a cui spetta il diritto d'impugnazione; e' notificato inoltre, nel caso preveduto nel primo capoverso, al difensore dell'imputato, e, nel caso preveduto dalla prima parte, al difensore che abbia proposto l'impugnazione e a quello che sia stato designato dall'imputato nella dichiarazione di impugnazione. Tale avviso, quando riguarda i provvedimenti menzionati nel primo capoverso, deve contenere a pena di nullita' l'indicazione del dispositivo.57

Art. 152 Obbligo dell'immediata declaratoria di determinate cause di non punibilita'

1. In ogni stato e grado del procedimento il giudice il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, o che la legge non lo prevede come reato, o che il reato e' estinto, o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo d'ufficio con sentenza.

2. Quando risulta una causa di estinzione del reato, ma gia' esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non e' preveduto dalla legge come reato, il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta.78

Art. 153 Deliberazioni del giudice in camera di consiglio

1. Il giudice delibera in camera di consiglio senza la presenza del pubblico ministero e del cancelliere e senza intervento delle parti private e dei difensori salvo che la legge disponga altrimenti.

2. Alle corti e ai tribunali prima della deliberazione e' fatta relazione da uno dei componenti, previamente designato dal presidente.

3. I provvedimenti in camera di consiglio di competenza della corte di assise e della corte di assise di appello, quando e' chiusa la sessione, sono deliberati rispettivamente dal tribunale del luogo ove ha sede la corte di assise o dalla corte di appello.

Art. 154 Obbligo d'osservanza delle norme processuali

1. I magistrati, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono obbligati ad osservare le norme stabilite in questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullita' od altra sanzione particolare.

2. Il presidente della corte d'appello vigila sotto la propria responsabilita' perche' i giudici dei tribunali e delle corti, i cancellieri e gli ufficiali giudiziari si attengano rigorosamente alle prescrizioni della legge. Altrettanto fa il presidente del tribunale rispetto ai magistrati e funzionari soggetti alla sua sorveglianza.

3. Il procuratore generale e il procuratore del Re esercitano per lo stesso scopo la vigilanza sui magistrati del pubblico ministero e sui pretori; le stesse Autorita' ed il pretore esercitano tale vigilanza sui funzionari di cancelleria e di segreteria, sugli ufficiali giudiziari e sugli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Capo III. Dei processi verbali

Art. 155 Nozione del processo verbale

1. Il processo verbale e' atto compilato da un pubblico ufficiale per fare fede delle operazioni compiute o delle dichiarazioni ricevute da lui o da un altro pubblico ufficiale ch'egli assiste.

Art. 156 Regola generale

1. Quando occorre compilare processi verbali il giudice e' assistito dal cancelliere; il magistrato del pubblico ministero e' assistito dal segretario o da un ufficiale di polizia giudiziaria.

Art. 157 Contenuto e formalita' del processo verbale

1. Il processo verbale contiene la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno e occorrendo dell'ora in cui e' cominciato e chiuso, i nomi delle persone intervenute, le cause, se conosciute, per cui non siasi avuta la presenza delle persone che sarebbero dovute intervenire, l'indicazione delle operazioni a cui ha preso parte ciascuno degli intervenuti e dei risultati ottenuti, e le dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che compila l'atto.

2. Nel processo verbale deve essere indicato, per ogni dichiarazione in esso inserita, se e' stata fatta spontaneamente o a domanda; se e' stata dettata dal dichiarante, ne e' fatta menzione.

3. Il processo verbale previa lettura e' sottoscritto in fine di ogni foglio dalle persone intervenute, anche quando la continuazione delle operazioni e' rimessa ad altro giorno.

4. Se alcuno degli intervenuti non puo' o non vuole sottoscrivere, ne e' fatta menzione.

Art. 158 Valore probatorio del processo verbale

1. Il processo verbale fa fede fino ad impugnazione di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o essere avvenuto in sua presenza, ma non pregiudica la libera valutazione da parte del giudice dei fatti attestati o delle dichiarazioni ricevute nel verbale medesimo.