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Sez. 2, Sentenza n. 20347 del 09/10/2015 (Rv. 636598 - 01)

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE | Trasferimento parziale del bene - Presupposti - Volontà del venditore - Irrilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636598-01

VENDITA - SINGOLE SPECIE DI VENDITA - DI COSA ALTRUI - PARZIALMENTE

La disciplina della vendita di cosa parzialmente altrui si applica in base alla situazione oggettiva della "res" alienata, sicché il trasferimento parziale del bene non dipende da una volontà del venditore in tal senso, ma dal principio di conservazione degli effetti negoziali, che si esprime nell'art. 1480 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)