Sez. 6, Sentenza n. 6047 del 13/05/1996 Ud. (dep. 13/06/1996) Rv. 205036 - 01
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere | Abuso di ufficio - A fini di ingiusto vantaggio patrimoniale - Mera illegittimità amministrativa - Irrilevanza - Nozione di ingiusto vantaggio - Incertezza probatoria - Rilevanza - Esclusione.
Reati contro la pubblica amministrazione - Delitti - Dei pubblici ufficiali - In genere
L'illegittimità amministrativa non finalizzata sul piano oggettivo prima che su quello soggettivo, a fare conseguire al privato un ingiusto vantaggio patrimoniale non può rilevare agli effetti della sussistenza del reato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 comma secondo cod. pen.. Ai fini penali è ingiusto il vantaggio che non abbia fondamento in un corrispondente diritto sostanziale (reale, di credito, etc.) e non già un vantaggio non pienamente sostenuto da prova valida e idonea ad ottenere la soddisfazione delle pretese in una azione davanti al giudice civile. Nella valutazione del vantaggio del privato non si può trasporre sul piano penalistico l'insufficienza o l'inidoneità probatoria propria del diritto civile, anzi normalmente tale incertezza costituisce fattore di esclusione del reato, giacché per l'integrazione di questo è indispensabile l'accertamento della (sicura) ingiustizia del vantaggio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)